Leggi regionali
Esame del Governo sulla legittimità costituzionale delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano previsto dagli art. 127 e 123 della Costituzione e dalla legge cost. 2/2001.
Il Dipartimento per gli Affari regionali è competente a svolgere l'istruttoria delle leggi regionali al fine dell'esame previsto dagli art. 127 e 123 della Cost. e dalla legge costituzionale 2/2001. Tale esame è effettuato, previo il sistematico raccordo con i Ministeri di settore competenti per materia, avendo cura di garantirne l'omogeneità di giudizio nei confronti delle regioni e delle province autonome.
Ogni legge regionale e provinciale (ad eccezione di quelle della Sicilia, per le quali vale il vecchio sistema di controllo preventivo da parte del Commissario dello Stato) viene dunque esaminata dal Governo della Repubblica che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale (30 giorni nel caso degli statuti delle regioni ordinarie e delle leggi che determinano la forma di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Il sistema di banca dati del Dipartimento per gli Affari regionali contiene tutte le informazioni sugli esiti di questo iter, con le motivazioni delle impugnative.
La banca dati permette inoltre di acquisire il testo degli articoli delle leggi accedendo direttamente alla banca dati della Camera dei Deputati.
Di seguito, si riportano gli articoli della costituzione citati:
L'art. 127 della Costituzione, prevede che
"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Il secondo comma dell'art. 123 della Costituzione prevede che
"Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
Il Governo, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte - entro trenta giorni dalla pubblicazione - delle leggi che determinano la forma di governo delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli V.G. e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per la Sicilia valgono, tuttora, le norme dello statuto che prevedono l'eventuale impugnativa delle leggi regionali da parte del Commissario dello Stato entro cinque giorni dalla loro approvazione.