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Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale

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Semplificazione e qualità della regolazione


I motivi dell'attenzione alla semplificazione ed alla qualità della regolazione

L'eccessivo ricorso alla fonte legislativa, quale strumento principale di regolazione, ha creato, nel corso degli anni, una stratificazione di norme, complessa ed articolata, che ha determinato significative difficoltà nell'applicazione della disciplina ivi contenuta, compromettendo inevitabilmente l'effettività delle leggi nonché il rispetto del principio della certezza del diritto; principio cardine dell'ordinamento.

Si è cercato, negli ultimi anni, di porre rimedio a tale problematica mediante il ricorso alla delegificazione, demandando, quindi, alle fonti secondarie, ove costituzionalmente possibile, il compito di disciplinare puntualmente specifici settori, nella convinzione che uno strumento più flessibile, quale appunto il regolamento, potesse assicurare un migliore ed un più efficace soddisfacimento delle esigenze concrete, dettate dall'evolvere stesso dei bisogni della società civile.

Al fine di garantire, altresì, una migliore conoscibilità e comprensibilità delle norme, una loro razionalizzazione e riconduzione ad unità, si è provveduto a semplificare la normativa vigente in determinate materie mediante la redazione di testi unici e, da ultimo, di veri e propri codici di settore.

Tuttavia, l'attività di semplificazione legislativa deve essere accompagnata, per essere realmente efficace, da un'analisi sulla qualità della regolazione, che può essere assicurata mediante istituti specifici, quali l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), ex ante, nell'iter di formazione degli atti normativi, nonché dall'analisi della fattibilità degli stessi (V.I.R.), per la valutazione, ex post, del loro impatto nell'ordinamento giuridico.

In seguito alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dapprima, ad opera della legge cost. n. 1/1999, e, successivamente, della legge cost. n. 1/2001, le quali hanno modificato il rapporto tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nonché parificato la legge statale e la legge regionale, sottoponendole ai medesimi limiti, ai sensi del novellato art. 117, comma 1, della Costituzione, la problematica della qualità della regolazione ha assunto particolare rilievo, tenuto conto anche della complessa ripartizione di materie tra lo Stato e le Regioni e la conseguente esigenza di garantire il maggior equilibrio in termini di coerenza ed unitarietà dell'ordinamento giuridico, complessivamente inteso.

Allo stesso tempo, la semplificazione amministrativa costituisce una tematica importante ed altrettanto complessa a quella della semplificazione normativa ed alla quale si è cercato di dare effettiva realizzazione, principalmente, mediante l'istituto della legge di semplificazione annuale, insieme a specifici interventi legislativi di settore.

Al fine di fornire risposte adeguate alle esigenze sopra evidenziate, sono stati creati appositi gruppi di lavoro a più livelli. Il tavolo tecnico, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, si propone di coordinare le diverse iniziative regionali in materia di semplificazione normativa ed amministrativa e di qualità della regolazione, assicurandone, al contempo, l'uniformità agli interventi normativi statali in tale materia.


Le funzioni del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali in materia di semplificazione normativa ed amministrativa e di qualità della regolazione

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 15 giugno 2006, l'on. Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali è stato delegato a svolgere «per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, a lui riferendone, le attività di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 246 del 2005 nonché le attività di cui all'art. 20-ter della legge n. 59/1997».

Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 246/2005, «il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi».

Ai sensi dell'art. 20-ter della legge n. 59/1997, «il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».