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Unificata
La Conferenza Unificata è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di:
- favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie;
- esaminare le materie e i compiti di comune interesse.
E' competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).
In particolare, la Conferenza Unificata:
- consente alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;
- approfondisce le questioni politico-amministrative più rilevanti per il sistema delle Autonomie;
- esamina i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute, su richiesta del Governo o dei Ministri competenti, quando ciò sia previsto da legge, ovvero, quando lo si ritenga opportuno, a seguito di richiesta delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM , del Governo o dei Ministri.
La Conferenza Unificata costituisce la sede per l'attuazione dell'intesa inter-istituzionale tra Stato-Regioni ed Enti locali per l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione (Accordo del 20 giugno 2002 - Rep. n.576).
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