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Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (23-11-2015)
Trentino Alto Adige
Legge n.25 del 23-11-2015
n.47 del 25-11-2015
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Legge regionale 25 maggio 2016, n. 4 recante: "Modificazioni alla legge regionale IS luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità)". Rinuncia totale all’impugnativa.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2015 il Governo ha impugnato la legge della regione Regione Trentino Alto Adige n.25 pubblicata sul B.U.R n. 47 del 25/11/2015
recante:Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Si premette, che la Regione Trentino Alto Adige, aveva assunto l’obbligo di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, ai sensi dell’articolo 79, 4-octies, del DPR 31 agosto 1972, n. 670.
Di tale norma è stata deliberata l’impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale in relazione agli articoli 8, 20, 21 e 24 che incidono, rispettivamente, sugli articoli 12, 36, 39 e 39-quinquies della legge di contabilità regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni.

In particolare gli articoli anzidetti sono stati impugnati per le seguenti ragioni:

l’articolo 8, comma 1, nel sostituire l’articolo 12 della legge regionale di contabilità, prevede che con legge regionale possono essere individuati i soggetti cui è possibile rilasciare garanzie, senza fare riferimento ai limiti previsti dall’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotti dall’articolo 75 del D.Lgs. 118/2011. Il comma 2 disciplina gli accantonamenti in bilancio con modalità difformi da quelle previste nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, senza precisare che i fondi devono confluire nel risultato di amministrazione e senza fare riferimento agli effetti delle garanzie sui limiti di indebitamento.
Pertanto, le disposizioni in esame sono state impugnate per il contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.

L’articolo 20, nel sostituire l’articolo 36 della legge regionale di contabilità, rinvia al regolamento della Giunta la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali. Tale disposizione è stata impugnata in quanto contrasta con il principio applicato della contabilità economico patrimoniale previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L’articolo 21 disciplina la materia dell’indebitamento mentre è prerogativa dello Stato definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell’attuazione del vincolo espresso nell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Pertanto l’articolo è stato impugnato per violazione delll’articolo 119, sesto della Costituzione, e violazione del l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione al coordinamento di finanza pubblica e dell’articolo 5 della Costituzione in relazione al principio unitario.
L’articolo 24 prevede che il rendiconto consolidato e il bilancio consolidato vengano approvati dalla Giunta e trasmessi al Consiglio solo a fini conoscitivi, in contrasto con il D.Lgs. 118/2011 (articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3) che prevede l’approvazione del Consiglio sia per il rendiconto consolidato che per il bilancio consolidato. Anche tale disposizione è stata impugnata per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

Al fine di evitare il contenzioso costituzionale, la Regione, con la legge n. 4 del 24/05/2016 , pubblicata sul BUR N. 21 DEL 25/05/2016, ha apportato talune modifiche alla legge regionale di contabilità oggetto di impugnativa, precisando con maggior chiarezza alcune disposizioni ed inserendo, in modo esplicito, il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 118 del 2011.
Tanto premesso, si rileva che le modifiche apportate superano i rilievi precedentemente formulati in ordine ai suddetti articoli 8, 20, 21 e 24 della legge 23 novembre 2015, n. 25, determinando il venire meno dei motivi che hanno condotto all’impugnativa delle disposizioni considerate illegittime e, conseguentemente si ritiene di poter rinunciare al ricorso.
Al riguardo si segnala che anche il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle P.A. – ha concordato sulla rinuncia totale all’impugnativa.
15-1-2016 / Impugnata
La legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 recante: “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Si premette, in ogni caso, che la Regione ha assunto l’obbligo di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, ai sensi dell’articolo 79, 4-octies, del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

L’articolo 8, comma 1, nel sostituire l’articolo 12 della legge regionale di contabilità, prevede che con legge regionale possono essere individuati i soggetti cui è possibile rilasciare garanzie, senza fare riferimento ai limiti previsti dall’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotti dall’articolo 75 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che “Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»
Il comma 2 disciplina gli accantonamenti in bilancio con modalità difformi da quelle previste nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, senza precisare che i fondi devono confluire nel risultato di amministrazione e senza fare riferimento agli effetti delle garanzie sui limiti di indebitamento.
Pertanto, le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.
L’articolo 20, nel sostituire l’articolo 36 della legge regionale di contabilità, rinvia al regolamento della Giunta la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali. Tale disposizione contrasta con il principio applicato della contabilità economico patrimoniale previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L’articolo 21 disciplina la materia dell’indebitamento. Al riguardo, si rileva che è prerogativa dello Stato definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell’attuazione del vincolo espresso nell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La Regione non può fare in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento: trattandosi di un vincolo di carattere generale che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte (sentenza Corte Costituzionale n. 425 del 2004). Pertanto, si ritiene che l’articolo 21 della legge regionale in parola violi l’articolo 119, sesto della Costituzione, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione al coordinamento di finanza pubblica e dell’articolo 5 della Costituzione in relazione al principio unitario.
L’articolo 24 prevede che il rendiconto consolidato e il bilancio consolidato vengano approvati dalla Giunta e trasmessi al Consiglio solo a fini conoscitivi, in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 (articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3) che prevede l’approvazione del Consiglio sia per il rendiconto consolidato che per il bilancio consolidato. Anche tale disposizione, quindi, viola l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

Per i motivi che precedono si propone l’impugnativa costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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