Dettaglio Legge Regionale

Basilicata
n.10 del 11-3-2016
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 08/04/2016 il Governo ha impugnato la deliberazione statutaria, pubblicata in seconda lettura nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell’11 marzo 2016, in riferimento agli articoli 21, 72 e 91, comma 3.

Successivamente il Consiglio regionale ha riesaminato la proposta di modifica dello Statuto nel suo complesso ed ha apportato alla stessa le modifiche conseguenti ai rilievi formulati dal Governo.

Il Consiglio regionale della Regione Basilicata ha dunque approvato in prima lettura in data 3 maggio 2016 e confermato in seconda lettura in data 5 luglio 2016, il testo della deliberazione statutaria, ai sensi dell’art.123 Cost., pubblicato sul BUR n. 28 del 28 luglio 2016.

Il precedente testo dell’articolo 21 prevedeva che, la Consulta di garanzia statutaria, quale organo indipendente della Regione, fosse composta da tre esperti di cui un magistrato in quiescenza delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, un avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, un ex Consigliere regionale, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale.
Con riferimento alla possibilità di conferire l’incarico di componente della predetta Consulta a personale in quiescenza, la disposizione si poneva in contrasto con l'articolo 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e conseguentemente violava una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.).

Il nuovo testo riformulato in base ai rilievi governativi prevede che la Consulta di garanzia statutaria, quale organo indipendente della Regione, sia composto da tre esperti in materie giuridiche.

L'articolo 72 del precedente testo prevedeva - premesso che la materia del bilancio è disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 –separatamente l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale in contrasto con il citato decreto legislativo che supera tale distinzione introducendo un bilancio almeno triennale autorizzatorio (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011).
La disposizione, inoltre, rinviava ai termini di approvazione del bilancio previsti con legge regionale, invece di rinviare a quanto disciplinato all’articolo 39 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Inoltre, la norma statutaria disponeva che il bilancio venisse articolato in programmi, progetti e azioni, anziché in missioni e programmi, come previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
La disposizione, inoltre, si poneva in contrasto con gli articoli 50 e 63 del citato decreto legislativo per quanto riguardava l’assestamento, il rendiconto e gli altri documenti contabili, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione che riserva l'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza esclusiva dello Stato.

Il nuovo testo riformulato in base ai rilievi governativi prevede la disciplina del bilancio di previsione con un orizzonte temporale triennale - coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - individuando il procedimento di formazione del bilancio annuale e di quello pluriennale e l'articolazione in missioni e programmi.

Infine, l'articolo 91, comma 3, prevedeva che “Nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell’articolo 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi e l’amministrazione della Regione, in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica, è assunta temporaneamente dalla Consulta di garanzia statutaria che indice le elezioni e adotta gli atti indifferibili e urgenti da sottoporre a ratifica nel nuovo Consiglio”.

La norma attribuiva a questo organo anche una funzione peculiare in caso di decadenza degli organi della Regione, affidandole, in assenza di diversa disposizione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale, la gestione straordinaria della Regione medesima per l'adozione di atti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio, pertanto, affidando alla Consulta, sebbene in via suppletiva, l'assunzione temporanea dell'amministrazione regionale, in caso di scioglimento sanzionatorio, esorbitava dall’ambito di competenza legislativa regionale, ponendosi in contrasto con l’articolo 126, primo comma della Costituzione che attribuisce tale competenza allo Stato in via inderogabile.

Il nuovo testo del predetto articolo 91, comma 3, riformulato in base ai rilievi governativi, prevede che nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio, prevista dal comma 1, dell'articolo 126 della Costituzione, non si dà luogo a proroga degli organi.

Il Consiglio regionale della Basilicata ha inoltre modificato anche altri articoli, non censurati in precedenza, al fine di renderli coerenti con le modifiche apportate agli articoli censurati dal Governo.

L’approvazione della deliberazione statutaria di modifica di alcuni articoli dello Statuto regionale avvenuta nel rispetto della procedura, prevista dall’articolo 123 della Costituzione, così come modificato dalla riforma costituzionale della L. n. 1/1999, è stata assentita dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.


Tenuto conto dell’iter perseguito si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale e che, dunque, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la delibera statutaria precedentemente impugnata.
8-4-2016 / Impugnata
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, confermato in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016 il testo del nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’art.123 della Costituzione, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 10 dell'11 marzo 2016.

Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:

1) Articolo 21. - La disposizione in esame disciplina la Consulta di garanzia statutaria, quale organo indipendente della Regione, composto da tre esperti di cui un magistrato in quiescenza delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, un avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, un ex Consigliere regionale, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di conferire l’incarico di componente della predetta Consulta a personale in quiescenza, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che dispone: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".
Tale disposizione, pertanto si pone in contrasto con l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e conseguentemente viola una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.), come ripetutamente ha affermato la Corte Costituzionale che "ha stimato recessiva la dimensione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia (ex plurimis sent. n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004)";

2) Articolo 72 - premesso che la materia del bilancio è disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la disposizione in esame disciplina separatamente il bilancio annuale e pluriennale in contrasto con il citato decreto legislativo che supera tale distinzione introducendo un bilancio almeno triennale autorizzatorio (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011).
La disposizione in esame, inoltre, rinvia ai termini di approvazione del bilancio previsti con legge regionale, invece di rinviare a quanto disciplinato all’articolo 39 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Inoltre, la norma statutaria dispone che il bilancio si articola in programmi, progetti e azioni, anziché in missioni e programmi, come previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Infine, la disposizione in esame si pone in contrasto con gli articoli 50 e 63 del citato decreto legislativo per quanto riguarda l’assestamento, il rendiconto e gli altri documenti contabili, nonché con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione che riserva l'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza esclusiva dello Stato.
Al riguardo, si fa presente che la Regione, anche in virtù della legge costituzionale n. 1 del 2012, che all’articolo 3 modifica l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, inserendo l’armonizzazione dei bilanci pubblici tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ha l’obbligo di rispettare totalmente la disciplina di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e può disporre solo su quanto non previsto dalla disciplina armonizzata o su quanto il suddetto decreto legislativo demanda alla potestà regolamentare dell’ente.

3) L’ articolo 91, comma 3, prevede che “Nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell’articolo 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi e l’amministrazione della Regione, in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica, è assunta temporaneamente dalla Consulta di garanzia statutaria che indice le elezioni e adotta gli atti indifferibili e urganti da sottoporre a ratifica nel nuovo Consiglio”. La Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza sugli statuti regionali ha ritenuto ammissibili gli organi di garanzia dello Statuto ammettendo anche che possano fungere da organi di assistenza e direzione per determinati procedimenti come quello referendario e quello elettorale.

Tuttavia lo Statuto in esame attribuisce a questo organo anche una funzione peculiare in caso di decadenza degli organi della Regione, affidandole, in assenza di diversa disposizione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale, la gestione straordinaria della Regione medesima per l'adozione di atti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.

Peraltro circa l'individuazione dell'organo di amministrazione straordinaria in caso di scioglimento ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2003 è acclarato che debba essere lo Stato a decidere a quale organo affidare l'amministrazione straordinaria della Regione a seguito del procedimento sanzionatorio.

A giudizio della Corte, infatti, la disciplina dello scioglimento e della rimozione sanzionatori del consiglio regionale, al contrario della prorogatio, non è riconducibile, alla competenza statutaria regionale: "in questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale, è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii" (sent. C.C. n. 196/2003).

La disposizione in esame, pertanto, affidando alla Consulta, sebbene in via suppletiva, l'assunzione temporanea dell'amministrazione regionale, in caso di scioglimento sanzionatorio, esorbita dall’ambito di competenza legislativa regionale, ponendosi in contrasto con l’articolo 126, primo comma della Costituzione che attribuisce tale competenza allo Stato in via inderogabile.

Nei confronti delle disposizioni sopra indicate, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 123 della Costituzione.

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