Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. (2-8-2016)
Valle Aosta
Legge n.16 del 2-8-2016
n.34 del 3-8-2016
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Rinuncia all’ impugnativa.
Con deliberazione del C.d.M. del 23/09/2016 sono stati impugnati i seguenti articoli della legge Regione Valle Aosta n.16 pubblicata sul B.U.R n. 34 del 03/08/2016 recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018”: articolo 4, commi da 4 a 6; articolo 5, comma 1; articolo 6 commi 1 , 2 e 4.
A) L’articolo 4, commi da 4 a 6, prevede l'indizione di apposite procedure concorsuali finalizzate all'assunzione anche di personale amministrativo e sono state impugnate per contrasto con i principi sanciti dall'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015, sia nella misura in cui estendono le procedure concorsuali al personale amministrativo (non contemplato nella normativa statale), sia in relazione ai termini entro i quali tali procedure straordinarie possono essere svolte, nonché ai termini entro i quali i contratti di lavoro a tempo determinato appositamente stipulati possono essere prorogati. Le disposizioni sono state quindi impugnate per la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nonché per la violazione del secondo comma, lettera 1) del medesimo articolo che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, eccedendo, quindi, dalle competenze statutarie di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale.

B) L'articolo 5, comma 1, delle legge regionale è stato impugnato perché nel prevedere l'utilizzo di un'area all'interno della struttura abitativa per la trasformazione del latte crudo degli animali dell'azienda per la successiva vendita diretta al consumatore finale in ambito locale, contrasta con gli obblighi disposti dai Regolamenti (CE) n. 852-853/2004, concernenti i requisiti delle strutture di produzione di alimenti per inosservanza degli obblighi comunitari con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione.

C) L'articolo 6, comma 1, della legge regionale nel prevedere la possibilità di ammettere al consumo di carni di animali, non sottoposti a visita ante mortem da parte del veterinario, che procederebbe solo all'ispezione post mortem, introduce elementi di rischio sanitario in quanto espone il consumatore ad un concreto pericolo di contrarre malattie, mentre il veterinario sarebbe esposto al rischio di esprimere un giudizio ispettivo sulla idoneità al consumo delle carni non suffragato da adeguati accertamenti ante mortem. La norma regionale, è stata impugnata per contrasto con l'articolo 5 (1) del Regolamento (CE) n. 854/2004 in violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l’interesse della collettività nonchè, con i vincoli dell'ordinamento comunitario con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione.
D) L'articolo 6, comma 2, della legge regionale è stata impugnata perché nel prevedere che il veterinario ufficiale proceda ad apporre la bollatura sanitaria per carni ottenute dalle macellazioni domiciliari che sono destinate al consumo privato contrasta con l'articolo 5 (1) del Regolamento (CE) n. 854/2004 che prevede lo svolgimento dell'attività del veterinario ufficiale solo "nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento", oltre a questo, contrasta con le previsioni di cui all'allegato I, sezione I, capo III del citato Regolamento (CE) n. 854/2004 che disciplina la bollatura sanitaria per le carni destinate alla commercializzazione in violazione dei vincoli dell'ordinamento comunitario di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
E) L'articolo 6, comma 4, della legge consente il trasporto con mezzi agricoli degli OSA di cadaveri, residui di macellazione ed altri materiali da essa derivanti , non idonei al consumo umano, "senza ulteriori oneri autorizzativi" e inoltre che il trasporto deve essere effettuato in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso senza alcuna individuazione della tipologia di contenitori. Tale disposizione e stata impugnata per la violazione del principio di leale collaborazione perché contrasta con l'articolo 5, comma 11 dell'Accordo stipulato in data 7 febbraio 2013 in Conferenza Unificata, recante linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/09 del Parlamento europeo e del Consiglio . Inoltre lo stesso comma 4, è stata impugnato per la violazione delle previsioni contenute nell'allegato VIII del Regolamento (UE) n.142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio
Pertanto l'articolo 6, comma 4 è stato impugnato per contrasto con i vincoli dell'ordinamento comunitario con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale
Inoltre l'articolo 6, comma 4, per la previsione che "i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti" possano essere trasportati "senza ulteriori oneri autorizzativi" determina una illegittima esclusione dalla compiuta disciplina dettata dal legislatore nazionale ai sensi all'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006 per il trasposto dei rifiuti ed è stato anche impugnato per la violazione della competenza statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
In definitiva l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 16/2016 è stato anche impugnato per la violazione del l'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost. in quanto contrasta con la normativa interposta di cui agli articoli 183, comma 1, lettere a) e n), 185, comma 2, lett. b) e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
La regione Valle d’Aosta con legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 – legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019 – pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma n. 57 del 27 dicembre 2016, sottoposta con esito favorevole al C.d.M. del 23 febbraio 2017, ha con l’articolo 15 apportato modifiche agli articoli 4, 5, e 6 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16. Tali modificazioni consentono di superare i motivi di impugnativa a suo tempo proposti dal MEF Economia, dal il Ministero dell’Ambiente, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero della Salute che hanno dato il nulla osta alla rinuncia.
Considerato quanto esposto e tenuto conto che la Regione ha dato formale assicurazione che le norme impugnate non hanno trovato applicazione medio tempore, si ritiene di dover rinunciare all’impugnativa.
23-9-2016 / Impugnata
La legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta n.16 pubblicata sul B.U.R n. 34 del 03/08/2016 recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018” presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati:

L'articolo 4, comma 4 della legge regionale in esame stabilisce che: "L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.". Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che: "Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l’Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro. Infine, il comma 6 stabilisce che -"Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018.".

Le disposizioni regionali in esame, così come formulate, prevedono l'indizione di apposite procedure concorsuali finalizzate all'assunzione anche di personale amministrativo.
Tali disposizioni regionali si pongono, pertanto, in contrasto con la legge n. 208/2015 laddove prevede che le procedure concorsuali siano dirette alla sola assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico (art. 1, comma 543). A tal riguardo, si rappresenta che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, commi da 541 al 544, ha dettato apposite disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi. A tal fine, le disposizioni sopra citate hanno definito un'apposita procedura, finalizzata in primo luogo all'individuazione da parte delle regioni delle effettive esigenze di personale, e in secondo luogo a consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nonché per la stabilizzazione del personale cd. precario. Qualora, in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale, emergano esigenze assunzionali, si prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possano indire procedure concorsuali straordinarie, per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario per far fronte alle predette esigenze. Tali procedure dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017. Nell'ambito delle predette procedure, inoltre, gli enti del SSN potranno riservare il 50% dei posti disponibili, alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, in possesso dei requisiti individuati dalla legge (deve trattarsi di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile).
In ogni caso, per far fronte alle eventuali esigenze immediate di personale, si prevede che, nelle more della predisposizione e della verifica dei suddetti piani del fabbisogno di personale, e previa attuazione delle modalità organizzative finalizzate al rispetto delle disposizioni europee sull'orario di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano ricorrere, anche in deroga a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, a forme di lavoro flessibile, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 luglio 2016, con possibilità di prorogare i relativi rapporti fino al termine massimo del 31 ottobre 2016, ove dovessero perdurare le predette condizioni di criticità.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 4 a 6 della legge regionale in esame non sono in linea con i principi sanciti dall'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015, sia nella misura in cui estendono le procedure concorsuali al personale amministrativo (non contemplato nella normativa statale), sia in relazione ai termini entro i quali tali procedure straordinarie possono essere svolte, nonché ai termini entro i quali i contratti di lavoro a tempo determinato appositamente stipulati possono essere prorogati.

Per i motivi sopra esposti, l'articolo 4, commi da 4 a 6 della legge regionale in esame, si configura costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 e conseguentemente risultano violati l'articolo 117, terzo comma della Costituzione nonché il secondo comma, lettera 1) del medesimo articolo che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, eccedendo, quindi, dalle competenze statutarie di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale.

L'articolo 5 delle legge regionale in esame recante "Disposizioni in favore della zootecnica", al comma 1 stabilisce che "Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un'area all'interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni dì lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico degli enti locali competente per territorio.”

Tale disposizione regionale, nel prevedere l'utilizzo di un'area all'interno della struttura abitativa per la trasformazione del latte crudo degli animali dell'azienda per la successiva vendita diretta al consumatore finale in ambito locale, si pone in contrasto con gli obblighi disposti dai Regolamenti (CE) n. 852-853/2004, che riguardano i requisiti delle strutture di produzione di alimenti.

Questa previsione comporta una inosservanza degli obblighi comunitari con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione e pertanto l’art. 5, comma 1, deve essere impugnato a norma dell’art. 127 della Costituzione.

L'articolo 6, comma 1 della legge regionale in esame prevede che "È consentita la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), e comunque entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all'uomo, la visita ante mortem può non avere luogo. La macellazione a domicilio è autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. ".
Tale disposizione regionale nel prevedere la possibilità di ammettere al consumo di carni di animali non sottoposti a visita ante mortem, da parte del veterinario che procederebbe solo all'ispezione post mortem, introduce elementi di rischio sanitario in quanto espone il consumatore ad un concreto pericolo di contrarre malattie, mentre il veterinario sarebbe esposto al rischio di esprimere un giudizio ispettivo sulla idoneità al consumo delle carni non suffragato da adeguati accertamenti ante mortem. La norma regionale, quindi, presenta profili di contrasto con l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività'.
Inoltre, la disposizione regionale si pone in contrasto con l'articolo 5 (1) del Regolamento (CE) n. 854/2004 laddove prevede che il veterinario ufficiale svolga compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento in conformità dei requisiti generali della sezione I, capo II, dell'allegato I e dei requisiti specifici della sezione IV, in particolare per quanto riguarda:le informazioni sulla catena alimentare; l'ispezione ante mortem; il benessere degli animali; l'ispezione post mortem; il materiale specifico a rischio; le prove di laboratorio.
L'articolo 6, comma 2 della legge regionale in esame prevede che "Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell'ambito familiare, previa visita post mortem favorevole, esame negativo per la ricerca delle trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica da parte del veterinario ufficiale, e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.". Tale disposizione regionale nel prevedere che il veterinario ufficiale proceda ad apporre la bollatura sanitaria per carni ottenute dalle macellazioni domiciliari che sono destinate al consumo privato risulta essere in contrasto con l'articolo 5 (1) del Regolamento (CE) n. 854/2004 che prevede lo svolgimento dell'attività del veterinario ufficiale solo nei luoghi ivi indicati e cioè "nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento". Inoltre, la citata norma regionale contrasta con le previsioni di cui all'allegato I, sezione I, capo III del citato Regolamento (CE) n. 854/2004 che disciplina la bollatura sanitaria per le carni destinate alla commercializzazione.

Pertanto, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale in esame si pongono in contrasto con i vincoli dell'ordinamento comunitario con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione e devono essere impugnate a norma dell’art. 127 della Costituzione.

L'articolo 6, comma 4 della legge regionale in esame dispone che "I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola, possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi, al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.".

Tale previsione consente il trasporto con mezzi agricoli degli OSA di cadaveri, residui di macellazione ed altri materiali da essa derivanti "senza ulteriori oneri autorizzativi". Inoltre, dal tenore letterale della norma regionale si evince che il trasporto deve essere effettuato in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso senza alcuna individuazione della tipologia di contenitori.

Al riguardo, la disposizione regionale citata viola il principio di leale collaborazione in quanto contrasta con l'articolo 5, comma 11 dell'accordo stipulato in data 7 febbraio 2013 in Conferenza Unificata recante linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/09. In particolare, il predetto accordo esenta da specifica registrazione le aziende che producono sottoprodotti nell'ambito di stabilimenti già registrati o riconosciuti per altra attività, ma sottopone l'azienda all'obbligo della comunicazione di veicoli e dei contenitori utilizzati. Inoltre, viola le previsioni contenute nell'allegato VIII del Regolamento (UE) n.142/2011 recante "disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.". In particolare, il citato allegato dispone che "i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono raccolti e trasportati in imballaggi sigillati nuovi oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna.", precauzione questa che il legislatore regionale non prevede. Per quanto sopra espresso, la disposizione regionale di cui all'articolo 6, comma 4 contrasta anche con i vincoli dell'ordinamento comunitario con conseguente violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione ed eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 3 dello statuto regionale e deve essere pertanto impugnato a norma dell’art. 127 della Costituzione. Inoltre l'articolo 6 della legge nello stabilire al comma 4, che «i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola, possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi, al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso” contrasta con quanto previsto dall'articolo 185. comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 il quale dispone che “sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: […] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 177/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”. Più precisamente, gli scarti animali ricadono nella nozione di rifiuto prevista dall'art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. da ultimo citato intendendosi per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Correlativamente, l'attività di trattamento e trasformazione costituisce modalità di "gestione" dei rifiuti, secondo la definizione normativa che vi ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006. Va precisato che, ai sensi dell'art. 185, comma 2, lettera b), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e sottoposti alla disciplina contenuta nel regolamento (CE) 1069/2009 che abroga il regolamento (CE) 1774/2002. (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), solo se qualificabili come sottoprodotti. Sono comunque esclusi, «quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio» sottoposti alla disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.Pertanto, la normativa regionale nel prevedere che "i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti" possano essere trasportati "senza ulteriori oneri autorizzativi" determina una illegittima esclusione dalla compiuta disciplina dettata dal legislatore nazionale ai sensi all'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006 per il trasposto dei rifiuti. Sul punto la Corte Costituzionale ha affermato che «in ogni altro caso, in cui il produttore intenda destinarli allo smaltimento, essi restano pertanto sottoposti alla disciplina sui rifiuti dettata dal codice dell’ambiente, vertendo il citato regolamento comunitario solo sui profili sanitari e di polizia veterinaria. La stessa giurisprudenza penale ha più volte rimarcato come, fra la disciplina comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 e la disciplina nazionale in materia di rifiuti di cui al d.lgs.n. 152 del 2006, esista un rapporto di complementarità e non di specialità se non limitatamente ai rifiuti di origine animale qualificabili come sottoprodotti (Corte di cassazione penale, sentenze 23 gennaio 2012, n. 2710, 4 dicembre 2008, n. 45057 e 4 giugno 2007, n. 21676)». (Corte Cost. sentenza n. 58/2015).

Ciò posto, va ulteriormente evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cure dì interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali»
Detta disciplina inoltre, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Con la conseguenza che, avendo anche riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58/2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Pertanto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale Valle d'Aosta n. 16/2016 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost. in quanto contrasta con la normativa interposta di cui agli articoli 183, comma 1, lettere a) e n), 185, comma 2, lett. b) e 193 del d.lgs. n. 152/2006 e deve essere impugnato a norma dell’art. 127 della Costituzione.
Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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