Dettaglio Legge Regionale

Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano (12-12-2016)
Bolzano
Legge n.25 del 12-12-2016
n.51 del 20-12-2016
Politiche economiche e finanziarie
10-2-2017 / Impugnata
La legge provinciale Bolzano n. 25 del 2016 presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni e integrazioni, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; la disciplina armonizzata costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, i cui principi si impongono anche alle autonomie speciali le quali, a norma dell'articolo 79 del dlg. n. 118 del 2011, possono stabilire decorrenza e modalità di applicazione.
Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 79, 4-octies, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, la Provincia autonoma di Bolzano ha assunto l’obbligo di recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l’operatività e l’applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno.
Il citato obbligo di rinvio recettizio consente alla Provincia autonoma di Bolzano esclusivamente l'utilizzo della potestà regolamentare limitatamente agli aspetti contabili non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011 o da questo demandati all'ente e alle peculiarità statutarie garantite alla Provincia.
La legge in esame, nel provvedere alla regolamentazione della disciplina contabile applicabile ai comuni e alle comunità comprensoriali della Provincia, non solo contravviene all'obbligo di rinvio recettizio e, per tale profilo, si pone in contrasto diretto con il citato articolo 79, 4-octies, del DPR 31 agosto 1972, n. 670, ma introduce una disciplina peculiare che opera deroghe, omissioni ed integrazioni suscettibili di determinare incertezza e confusione.
Non da ultimo si ricorda che l’armonizzazione dei bilanci pubblici, in virtù della legge costituzionale n.1 del 2012, che ha modificato l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è competenza esclusiva dello Stato e che il decreto legislativo n. 118 dei 2011 costituisce l’unica disciplina armonizzata di riferimento.
In tal senso appare coerente, con l'affermato principio dell'unicità della disciplina contabile, che non sia consentito rinormare, anche in maniera pedissequa, quanto già disciplinato dal d.lgs. n. 118/2011. Infatti, in caso di modifica del citato d.lgs. n. 118/2011, si potrebbero verificare problemi di stratificazione e conflitto della normativa applicabile, dovuti alla permanenza in vigore delle disposizioni della legge provinciale in commento, impedendo di fatto l'adattamento automatico che invece garantirebbe il rinvio recettizio.
Al riguardo, si osserva che con la legge provinciale in esame vengono riproposte, in tutto o in parte, norme contenute nella legge n.17 del 2015, già oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto ritenute incompatibili con la disciplina recata dal d.lgs. n. 118 del 2011 (udienza svolta in data 7 febbraio 2016).
E' opportuno evidenziare che la Provincia Autonoma di Bolzano con l'articolo n. 35 della legge in esame, che produce effetti dall'entrata in vigore della medesima, abroga la precedente legge provinciale n. 17 del 2015 di pari oggetto.
Tutto ciò premesso, si evidenziano i profili di illegittimità dei seguenti articoli per ciascuno dei quali si forniscono le principali motivazioni.

Articolo 7 - la disposizione, che in parte riproduce, con modificazioni l'articolo 36 dell'abrogata legge provinciale n. 17/2015, introduce sanzioni in relazione ai provvedimenti di salvaguardia degli esercizi in modo difforme da quanto previsto dalla legislazione nazionale. In particolare, non è prevista la procedura di commissariamento di cui all'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Articolo 32 - il comma 3 dispone che “le competenze attribuite dal titolo VIII del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche alla Corte dei Conti e ricadenti nelle funzioni di cui all’articolo 79 del D.P.R. 670/1972 e successive modifiche sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano”, con totale sostituzione della stessa Corte.
In merito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 2014, punto 4.1 del "Considerato in diritto", si è già espressa su una questione analoga, dichiarando l'illegittimità della norma assunta in violazione delle competenze della Corte dei Conti.

Pertanto, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale in merito alla legge in esame, in quanto non conforme alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.

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