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Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017 (29-12-2016)
Lombardia
Legge n.34 del 29-12-2016
n.52 del 30-12-2016
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Legge della Regione Lombardia n. 34 del 29 dicembre 2016 recante: "Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 sono state impugnate da parte del Governo alcune norme della legge in oggetto.
Tra le disposizioni impugnate figurava l’articolo 19, comma 2 che in previsione dell’adozione di misure dirette alla rimodulazione del ticket nazionale sulla prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, da mandato alla Giunta Regionale di procedere ad una mera riduzione del predetto ticket senza adottare le misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e senza acquisire la certificazione di equivalenza finanziaria da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23/03/2005.
L’articolo 19, comma 2, risultava pertanto in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2017, che all’articolo 13, comma 3, abroga la disposizione impugnata dal Governo, determinando il venir meno del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale.
Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
Considerato, infine, che il ricorso in Corte Costituzionale della legge regionale Lombardia n. 34 del 29 dicembre 2016 è stato oggetto di precedente rinuncia parziale, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2017, si propone la rinuncia totale all'impugnativa.
23-2-2017 / Impugnata
La legge Regione Lombardia n.34 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 30/12/2016
recante: Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017, presenta i seguenti profili di illegittimità costituizionale:

Articolo 10
gli oneri derivanti dalla disposizione in esame per gli esercizi 2018 e 2019 non trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019. Pertanto la norma in esame si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, Cost.


Articolo 19
la norma, al comma 1, prevede la rimodulazione del ticket nazionale di 10 euro per ricetta sulla prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007). Il comma 2 dispone che la Giunta regionale adotti, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket al fine di assicurare, entro un triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del medesimo ticket. Il comma 2 dispone altresì che il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario sia assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.
Al riguardo si rileva che il comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 19 sono in palese contraddizione. Infatti con il comma 1, di carattere programmatorio, la regione prevede di disporre la rimodulazione del ticket nel rispetto della normativa nazionale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che espressamente dispone:
a) l’adozione di misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
b) la certificazione di equivalenza finanziaria delle misure di cui alla lettera a) da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Con il comma 2, viceversa, in concreto, si dà mandato alla Giunta Regionale di procedere ad una mera riduzione del ticket nazionale senza adottare le misure alternative di compartecipazione di cui alla lettera a) (ma solo generiche azioni di efficientamento) e senza acquisire la certificazione di equivalenza finanziaria da parte del Tavolo adempimenti di cui alla lettera b).

In tali termini, l’articolo 19, comma 2 risulta in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica..
In proposito, peraltro, va ricordato che la Regione Lombardia in passato ha già disposto una rimodulazione del predetto ticket nazionale, rispettando tuttavia le prescrizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge n. 296 del 2006 (vedasi allegato verbale del Tavolo di verifica degli adempimenti del 28 luglio 2011).

Per le suesposte considerazioni, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.

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