Dettaglio Legge Regionale

Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale (9-8-2002)
Sardegna
Legge n.14 del 9-8-2002
n.24 del 17-8-2002
Politiche infrastrutturali
11-10-2002 / Impugnata
La legge è illegittima nel suo complesso in quanto , prevedendo un sistema autonomo di qualificazione delle imprese per la partecipazione ad appalti in ambito regionale, eccede dalle competenze regionali, considerato che la disciplina comunitaria sulla materia e la legge nazionale di recepimento n.109/1994 individuano come principio, finalizzato anche ad assicurare la dovuta libera concorrenza tra le imprese, il sistema unico di qualificazione delle imprese.
Detto principio, espresso dalla normativa statale, oltre a trovare il proprio fondamento nelle disposizioni comunitarie , è finalizzato, tra l’altro ad assicurare un regime di concorrenza delle imprese, in vista di un'attività di aggiudicazione dei contratti d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, che abbia modalità uniche su tutto il territorio, e che, riconducendo ad una regolamentazione unica la competizione tra le imprese , eviti comportamenti discriminatori nel settore, di rilevante interesse , dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, considerato che l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve, tra l’altro, garantire anche la libera concorrenza tra gli operatori, come peraltro richiesto dalle disposizioni comunitarie, si può affermare che il sistema unico di qualificazione delle imprese assurge a valenza di principio vincolante anche la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.
Il sistema di qualificazione delineato dalla legge 109/1994 non può ritenersi, infatti, norma di dettaglio considerato che la regolamentazione dei sistemi di partecipazione alle gare ed all'aggiudicazione dei pubblici contratti attiene alla materia della tutela della concorrenza.
La stessa Corte Costituzionale, inoltre, ha avuto modo di affermare , nella sentenza n.482/1995, che la disciplina dettata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici “tocca un settore che assume importanza nazionale e richiede l’attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del paese. Tali principi comportano, tra l’altro … l’uniforme qualificazione dei soggetti ..”.
La legge ,quindi, si presenta in contrasto sia con l'articolo 3, comma 1 dello Statuto speciale di autonomia ( l. cost. n. 3/1948) che condiziona l'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta in materia di lavori pubblici di interesse regionale - considerato che detta competenza deve esplicarsi in armonia con i principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico e nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari - sia con l'articolo 117, comma 2, lettera e) , della Costituzione , che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza, disposizione questa i cui contenuti devono ritenersi vincolanti anche per la Sardegna, ancorchè regione ad autonomia speciale, in quanto materia che necessita di una regolamentazione univoca su tutto il territorio nazionale, anche in vista degli obblighi comunitari assunti dallo Stato.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha censurato la legge in tal senso.

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