Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 ( Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (28-1-2003)
Emilia Romagna
Legge n.1 del 28-1-2003
n.13 del 29-1-2003
Politiche infrastrutturali
14-3-2003 / Impugnata
La legge in esame, che apporta modifiche sostanziali alla precedente legge regionale 6 settembre 1999 n.25, in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e sistema di gestione dei rifiuti urbani, eccede dalle competenze regionali.
Infatti la materia riguardante l'organizzazione dei servizi di captazione e depurazione delle acque deve ritenersi ricadente sia nella competenza attribuita allo Stato in forma esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera s) della Costituzione, sia nella potestà legislativa regionale in forma concorrente in tema di governo del territorio, di cui all' articolo 117 , comma 3, della Costituzione, come tale limitata dai principi fondamentali espressi da parte dello Stato.
Inoltre la legge presenta alcune norme che sono suscettibili di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione sia degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici,derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, che della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione.
In particolare :
1 - le norme contenute nell'articolo 7 della legge regionale - che inserisce l'articolo 8 ter nella l.r.25/1999, comma 4 - e nel collegato articolo 10 , prevedendo che le Amministrazioni possano procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti urbani a società controllate dagli enti locali, a tempo indeterminato, contrastano con le richiamate norme comunitarie in materia di appalti e contratti di pubblici servizi, oltre a violare l'articolo 35 della legge 448/2001, che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica e consente una deroga a detta procedura esclusivamente per un periodo di tempo limitato e definito;
2 - la disposizione di cui all'articolo 8, che introduce un articolo 8 sexies nella l.r. 25/1999, attribuisce alla Regione compiti in materia di gestione e organizzazione del servizio idrico integrato, quali la definizione dei criteri per la gestione del servizio in parola e altre rilevanti funzioni già previste dalla legge 36/1994, in violazione dell'articolo 88 del decreto legislativo 112/1998 secondo cui dette competenze sono riservate allo Stato,condiderato che questa deve ritenersi norma vincolante la potestà legislativa della regione sulla materia.
Anche il Ministero dell'Ambiente ha censurato la legge in tal senso.

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