Dettaglio Legge Regionale

Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. (24-10-2001)
Marche
Legge n.25 del 24-10-2001
Politiche infrastrutturali
21-12-2001 / Impugnata
“Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.(Scadenza 21.01.2002)La legge è censurabile per i seguenti motivi:1) la disposizione contenuta nell’art. 3, co. 3 e correlato co. 4, nel prevedere che gli impianti, di radiodiffusione e quelli fissi di telefonia mobile siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, eccede dalle competenze regionali. Infatti, per gli impianti di radiodiffusione, le disposizioni di cui all’art. 1, co. 6 lettera a) n. 2 e art. 2 co. 6 della legge 249/1997 e dell’art. 2 co. 1 del d.l. 5/2001 convertito in legge 66/2001 riservano allo Stato, in particolare all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e la individuazione dei siti per l’ubicazione degli impianti. Per quanto riguarda, poi, gli impianti fissi di telefonia mobile, se pur la legge 189/1997 di recepimento della direttiva 96/2/CEE, ha previsto che detti impianti devono essere sottoposti ad opportune procedure di VIA, non è stato stabilito direttamente, né rinviato a normazione secondaria l’individuazione delle competenze, dei criteri di carattere generale e delle procedure, considerato che al caso in specie non possono applicarsi le disposizioni statali generali sulla VIA (DPR 12 aprile 96, DPCM 3/9/1999) relative a progetti diversi.2) La norma di cui all’art. 3, co. 6, prevedendo di fatto un nuovo valore limite per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti (3 Volt/metro), contrasta con l’art. 4, co. 1, lettera a) della legge 36/2001 che attribuisce allo stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.3) La disposizione contenuta nell’art. 7, co. 3, prevede un valore di distanza minima di una stazione radio dagli edifici indicati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, introducendo quindi un parametro, quale quello della distanza, diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla citata legge quadro, non avendo riguardo alle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, direttività del sistema radiante, potenza irradiata) e al livello massimo di campo ammissibile presso le aree abitate.Analoghi rilievi hanno formulato il Ministero delle Comunicazioni e dell’Ambiente. Il Ministero della Salute e quello per l’Economia non hanno svolto rilievi.Il Ministero dei Beni Culturali ha svolto osservazioni.






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