Dettaglio Legge Regionale

'' Norme urgenti in materia di enti locali , nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali '' . (11-12-2003)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.21 del 11-12-2003
n.51 del 17-12-2003
Politiche ordinamentali e statuti
3-2-2004 / Impugnata
La legge della Regione Friuli venezia Giulia n. 21 del 2003 reca una serie di norme volte ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in materia di elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali.
In particolare l'articolo 1, comma 2, che inserisce il comma 3 bis all'articolo 3 ter della legge regionale n. 14/1995, prevede che per determinare il quorum dei votanti previsto dal comma 1 dell'articolo 3 ter, non vengano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
In sostanza, il vigente comma 1 dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 14/1995 dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida "se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune". Pertanto, la modifica apportata dalla regione intende facilitare il raggiungimento del quorum dei votanti sopra indicato, eliminando dal computo degli elettori coloro che sono residenti all'estero - sebbene iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione - e che quindi si recano a votare in misura molto limitata.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza del voto che si estrinseca anche nella salvaguardia del "corpo elettorale", che trova lesione qualora alcuni suoi componenti ne vengano estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorum. Inoltre il medesimo articolo 48 prevede che venga assicurata l'effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.
Inoltre lo statuto regionale non prevede una competenza legislativa esclusiva in materia elettorale: infatti, la norma di attuazione d.lgs. N. 9/97 ha attribuito alla regione esclusivamente una funzione amministrativa in materia di elezioni negli enti locali (art. 7); né vale richiamare la competenza legislativa concorrente in materia di elezioni del consiglio regionale, di cui all'articolo 5 dello statuto, in quanto essa è comunque tenuta al rispetto dei principi costituzionali sanciti dall'articolo 48 della Costituzione.
Pertanto, la regione è tenuta all'osservanza dei principi costituzionali innanzi citati, eccedendo tale disposizione dalla competenza statutaria.
Inoltre, l'applicazione della disposizione in esame comporterebbe che i residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum.
Pertanto, si ritiene di proporre l'impugnativa della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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