Dettaglio Legge Regionale

Istituzione corsi di formazione professionale per l' esercizio dell' arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . (23-1-2004)
Abruzzo
Legge n.2 del 23-1-2004
n.1 del 11-2-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
2-4-2004 / Impugnata
La legge della regione Abruzzo n. 2 del 2004 - artt. 1 e 2 - individuando la figura professionale sanitaria ausiliaria del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, e disciplinando il relativo percorso formativo, è illegittima in quanto viola i limiti di competenza regionale in materia di professioni sanitarie.
Nell'ambito di tale materia infatti le regioni possono legiferare, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. E tali principi fondamentali, desumibili dalla legislazione vigente, secondo quanto affermato nella sentenza n. 353 del 2003 della Corte Costituzionale, riservano allo Stato l'individuazione delle figure professionali sanitarie (ivi comprese quelle ausiliarie), con i relativi profili e ordinamenti didattici. Così, sempre secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, tali principi fondamentali sono sanciti nell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992 ( con previsione ribadita dall'art. 124, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 112/98 e dall'art. 1 della L. n. 42 del 1999) che dispone una riserva in capo allo Stato per l'individuazione delle predette figure professionali che attualmente sono in corso di identificazione.
In particolare la legge regionale in esame, istituendo qualifiche professionali operanti nell'area socio-sanitaria degli operatori termali, contrasta poi specificamente con il principio fondamentale posto dall'art. 3-octies, comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992, che riserva a provvedimenti normativi statali l'individuazione delle figure professionali operanti nella menzionata area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
Al riguardo si richiama il parere del Consiglio di Stato n 67/02 che, con riferimento alla professione sanitaria dell'odontotecnico, ha rilevato che compete alla legislazione statale individuare le varie professioni, i loro contenuti e i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale in esame pertanto violano il riparto di competenze stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

« Indietro