Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di zootecnia . (1-4-2004)
Abruzzo
Legge n.14 del 1-4-2004
n.12 del 14-4-2004
Politiche infrastrutturali
21-5-2004 / Impugnata
La legge della regione Abruzzo è censurabile in quanto all'art.1 e nel collegato art. 2 sospende la campagna di profilassi "blue tongue" ed inoltre consente la movimentazione , la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 31.12.2004.
Pertanto essa eccede dalla competenza regionale e si pone in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini per i seguenti motivi:
1) viola gli obblighi comunitari, ex art. 117, primo comma, Cost., posti dalla direttiva 2000/75/CE interrompendo la vaccinazione nel proprio territorio e modificando quindi le procedure stabilite per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione Europea;
2)viola la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost) e tocca profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost), come affermato dalla sent. n. 12/2004 della Corte Costituzionale.
Si ritiene pertanto, per i motivi sopra indicati, di impugnare la legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

« Indietro