Dettaglio Legge Regionale

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. (25-11-2004)
Sardegna
Legge n.8 del 25-11-2004
n.38 del 25-11-2004
Politiche infrastrutturali
14-1-2005 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica.
La regione Sardegna vanta, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale di autonomia, competenza primaria in materia di urbanistica ed edilizia, mentre per quanto riguarda la tutela paesaggistica è vincolata alle disposizioni statali in materia di cui al d.leg.vo n. 41/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), peraltro richiamato dall'articolo 1 , comma 1, della stessa legge regionale.
Quanto sopra premesso, si evidenziano alcuni aspetti di illegittimità:
1) le norme contenute negli articoli 3 e 4, commi 1 e 2, che prevedono misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nelle zone costiere ed esclusioni e deroghe di tale divieto , risultano illogiche e manifestamente irrazionali in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti i criteri adottati, che non trovano giustificazione in alcuna valutazione paesistica, non sono tali da soddisfare le finalità di tutela perseguite, sia per quanto riguarda i limiti fissati entro i quali è vietata la realizzazione di nuove opere, sia per la previsione delle deroghe ed esclusioni da tali divieti.
Per i medesimi motivi è censurabile l'articolo 7 riguardante gli interventi pubblici.
2) la norma transitoria contenuta nell'articolo 8 comma 3 , vieta , fino all'approvazione del PPR, la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nell'intero territorio regionale, ammette altresì la prosecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti già autorizzati solo nel caso in cui lo stato dei lavori stessi abbia già comportato una irreversibile modificazione dei luoghi e sottopone a procedura di VIA gli impianti già autorizzati in assenza della medesima , laddove i lavori non abbiano comportato una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi. Tali disposizioni eccedono dalla competenza statutaria di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale di autonomia, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Infatti la norma regionale citata viola le prescrizioni del d. leg.vo 387/03 di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, laddove (art. 12, comma 1) prevedono che tali fonti sono considerate di pubblica utilità con la conseguente dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori necessari alla realizzazione degli impianti.
Per i motivi esposti la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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