Dettaglio Legge Regionale

Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz (8-3-2002)
Puglia
Legge n.5 del 8-3-2002
n.32 del 11-3-2002
Politiche infrastrutturali
3-5-2002 / Impugnata
La legge è illegittima in quanto dettando norme sulla tutela dell’inquinamento elettromagnetico derivante da impianti di tele-comunicazione e radiotelevisivi, invade la materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, lettera s) della Costituzione, oltre a presentare profili di tutela della salute e di ordinamento delle Comunicazioni, di competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi del co. 3 dello stesso art. 117 della Costituzione.Pertanto, considerato che la legge quadro 36/2001 per alcune sue disposizioni si atteggia come norma di riferimento posta a limite della legislazione regionale in materia di tutela della salute e ordinamento delle comunicazioni, la legge in parola eccede la competenza regionale per i seguenti motivi:1) la disposizione contenuta nell’art. 3 co. 1, lettera m) e correlato art. 4 co. 1, laddove definisce le “aree sensibili” – ove può essere vietata l’istallazione di impianti - introduce un concetto estraneo a quanto previsto nella legge quadro 36/2001, ponendosi quindi in contrasto con essa, considerato che l’art. 8 della stessa legge 36/2001, pur consentendo alle Regioni di disciplinare la materia de qua, impone (co. 1) “il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attuazione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato”;2) la norma di cui all’art. 10 co. 1, che vieta l’istallazione di sistemi radianti su particolari edifici, contrasta con il D.M. 381/1989, art. 4, che a norma dell’art. 16 della legge 36/2001, deve considerarsi norma transitoria di riferimento, che considera come unico parametro il campo di valore elettromagnetico;3) la disposizione di cui all’art. 10, co. 2, vietando la localizzazione degli impianti all’interno delle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 490/99, di aree classificate di interesse storico architettonico, di aree di pregio storico, culturale e testimoniale, nonché di parchi e aree protette, oltre ad invadere la competenza statale di cui all’art. 117, co. 2, lettera s) della Costituzione, contrasta con l’art. 5, co. 1, della legge quadro 36/2001 che riserva ad un apposito regolamento l’adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.Anche il Ministero delle Comunicazioni e quello dell’Ambiente hanno censurato la legge.

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