Dettaglio Legge Regionale

Interpretazione autentica della L.R. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione. (12-11-2004)
Abruzzo
Legge n.39 del 12-11-2004
n.35 del 26-11-2004
Politiche ordinamentali e statuti
21-1-2005 / Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione all’articolo 1, in quanto consente ope legis e retroattivamente, a seguito di un’interpretazione autentica della L.r.n.18/2001, l’attribuzione della responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza, configurandosi, peraltro, come norma innovativa piuttosto che come norma di interpretazione autentica.
Ciò comporta l'attribuzione di un livello superiore a tale personale, sebbene solo limitatamente all'incarico ricoperto.
La disposizione regionale in esame si pone in contrasto con l’articolo 97, commi primo e terzo, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico.
Inoltre, la retroattività della norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte Costituzionale.

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