Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005). (8-2-2005)
Abruzzo
Legge n.6 del 8-2-2005
n.3 del 25-2-2005
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15-04-2005 è stata impugnata la legge della Regione Abruzzo 08-02-2005, n. 6, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)", in quanto ritenuta illegittima per i seguenti motivi:
- l'articolo 21 si poneva in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di "ricerca scientifica e tecnologica" di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 204/1998, in quanto non operava in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma nazionale della ricerca (PNR);
- gli articoli 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, 42 e 203, in materia di personale, si ponevano in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale stabilisce che l’accesso nella P.A. o ad un livello superiore all'interno della P.A. deve avvenire mediante superamento di un concorso pubblico (sent. n. 194/2002, 373/2002, 274/2003), nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La Regione Abruzzo ha successivamente emanato la legge regionale 09-11-2005, n. 33, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n.6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n.7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° provvedimento di variazione", con la quale ha provveduto a modificare, sostituire o ad abrogare la maggior parte delle censure di incostituzionalità mosse dal Governo alla suindicata legge regionale n. 6 del 2005.
Non sono stati abrogati né modificati, e quindi restano in vigore, gli articoli 35 e 39 della l.r. n. 6/2005, in materia di personale, per i quali rimangono valide le ragioni dell'impugnativa suddette.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene ricorrano i presupposti per una rinuncia parziale di impugnativa della legge regionale Abruzzo n. 6 del 2005.
15-4-2005 / Impugnata
La legge in esame è censurabile in relazione ai seguenti articoli:

1) l'articolo 21, nel prevedere la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, non opera in coerenza con le finalità e gli obiettivi fissati nel Programma nazionale della ricerca (PNR), e risulta quindi in contrasto con l'articolo 117, comma 3, in relazione all'articolo 1 del d. lgs. n. 204/1998, il quale stabilisce che, con il programma nazionale della ricerca, lo Stato definisce non solo gli obiettivi generali, ma anche le modalità di attuazione degli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, alla cui realizzazione concorrono tutte le pubbliche amministrazioni;
2) gli articoli 27 e 28 che dispongono l’inquadramento del personale ivi contemplato in categorie superiori a quelle di appartenenza, si pongono in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, 1° e 3° comma e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico (sent. N.194/2002, 373/2002, 274/2003);
3) analogo rilevo di illegittimità deve essere formulato in relazione all’articolo 31, che prevede l’attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza di cui al comma 2, del medesimo articolo;
4) gli articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante un concorso interno (art. 35), nonché l’inquadramento del personale nei ruoli organici del Consiglio regionale attualmente in servizio presso le commissioni consiliari, tramite procedura concorsuale riservata, violano il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3, 51 e 97, 1° e 3° comma della Costituzione, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;
5) l’articolo 40 prevede l’estensione degli effetti della l.r. n. 39/2004 – che dispone ope legis e retroattivamente l’attribuzione di un livello superiore al personale interno della Regione che abbia ricoperto l’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari – anche al personale di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, di cui alla l.r. n. 17/2001. Tale norma è illegittima, in quanto la l.r. n. 39/04, è stata già impugnata dal Governo per contrasto con l’articolo 97, commi 1 e 3, della Costituzione, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di concorso pubblico, nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
6)l’articolo 41, che prevede ai commi 1 e 2, l’inquadramento, nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta, del personale assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o con contratto di collaborazione professionale (comma 1), previo espletamento di corso concorso riservato - esteso anche al personale regionale di ruolo (comma 2) – nonché dispone l’accesso ad un profilo professionale superiore al personale che ha svolto le funzioni di vice direttore del BURA, attraverso una selezione riservata, si pone in contrasto con l’articolo 97, comma 1 e 3 della Costituzione.
7) medesime considerazioni vengono formulate per gli articoli 42 e 203 che prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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