Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante:"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinimento elettromagnetico". (3-3-2005)
Abruzzo
Legge n.11 del 3-3-2005
n.15 del 18-3-2005
Politiche infrastrutturali
13-5-2005 / Impugnata
La legge , con la quale la Regione detta una serie di modifiche alla normativa in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico contenuta nella legge regionale n. 45/2004, già impugnata dal Governo, presenta le seguenti illegittimità:
1)La norma contenuta nell’art. 2, comma 5, che introduce il comma 1 bis nell'art.2 della legge regionale n.45/2004 dispone che la Regione prescriva ed incentivi i gestori delle reti elettriche all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.Tale norma eccede le competenze legislative della Regione in quanto si pone in contrasto con il quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, lett.c) della legge n.239/2004, che riconosce allo Stato la competenza in ordine alla "determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di…trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia". Tale norma deve considerarsi principio fondamentale della materia “trasporto e produzione di energia” vincolante la competenza regionale ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Inoltre la legge n.339/86 ha affermato la competenza statale in ordine alla disciplina che regola la costruzione delle linee elettriche esterne, competenza legata al servizio elettrico universale, in relazione al quale gli standard costruttivi secondo le migliori tecnologie devono essere uniformi a livello nazionale, in riferimento all'unità delle reti elettriche interconnesse e alla loro funzionalità secondo criteri di continuità, affidabilità e regolarità. Considerato quindi che lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n.36/2001 è competente a fissare i principi fondamentali relativamente alle migliori tecnologie disponibili da adottare e che tali principi sono necessari a garantire uniformità di comportamenti a livello nazionale, per la garanzia del servizio pubblico essenziale, la norma regionale viola anche la competenza esclusiva statale in materia di livelli minimi delle prestazioni di cui all'articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione.
2)L’articolo 4, che apporta alcune modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 45/04 prevede le procedure per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni all’ istallazione degli impianti per l’emittenza radio televisiva e di telefonia mobile. Nonostante le modifiche apportate, la norma non tiene conto delle procedure previste al riguardo dagli articoli 87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs 259/03) e dunque permane illegittima. Le citate norme del Codice delle comunicazioni elettroniche , emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, secondo le quali gli Stati membri devono assicurare agli operatori di comunicazione elettronica che intendano procedere alle istallazioni delle necessarie infrastrutture, procedure trasparenti e pubbliche, sono da ritenersi vincolanti per le regioni. Infatti la Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003 ha affermato che la potestà legislativa dello Stato si estende al di là “delle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente” pertanto si è ritenuto legittima, in materie attribuite alla competenza concorrente, l’introduzione con legge statale di norme di dettaglio, laddove ciò si giustifichi con l’oggettiva necessità di disciplinare funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare in base all’articolo 118 della Costituzione. Inoltre la stessa Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 307/2003 e 331/2003, ha affermato la competenza statale a fissare valori soglia in materia di emissioni elettromagnetiche, riconoscendo che la legge quadro n. 36/2001 “ persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni” attribuendo alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, purchè i relativi piani rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano ingiustificatamente di impedimento e di ostacolo al loro insediamento. La previsione di divieti di autorizzazione , continua la Corte, “potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella riconosciute alla competenza regionale dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 36/01 .Questa interpretazione, d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. La norma regionale, quindi eccede dalla competenza regionale e viola i principi in materia di governo del territorio, tutela della salute e ordinamento delle comunicazioni di cui all’articolo 117 comma 3 della Costituzione.
3)L’articolo 5, comma 3, modifica parzialmente la norma contenuta nell'articolo 16, comma 5, della legge regionale n.45/2004 relativo agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, già impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale. Tale norma, seppure modificata, rimane tuttora eccedente le competenze legislative della Regione . Infatti il testo, come attualmente modificato, prevede che , nelle aree soggette a vincoli per la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere della Regione per gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica "può essere rilasciato anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso", venga realizzato con cavo interrato. Pertanto, considerato che l'articolo 5 della legge n. 36/2001, affida allo Stato il compito di adottare le misure atte a evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, al fine di assicurare standards uniformi su tutto il territorio nazionale , la norma regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Inoltre la previsione regionale, stabilendo che nei territori specificati il parere favorevole della Regione "può essere rilasciato anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso", venga realizzato con cavo interrato pone vincoli che, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.307/2003, relativamente ad analoghe norme regionali, sono in grado "di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti…" elettriche e cioè "alla realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art.117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia…" e al suo trasporto. La norma regionale quindi viola principi fondamentali della materia trasporto e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Infine, considerato che lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n.36/2001 è competente a fissare i principi fondamentali relativamente alle migliori tecnologie disponibili da adottare e che tali principi sono necessari a garantire uniformità di comportamenti a livello nazionale, sotto il profilo della garanzia del servizio pubblico essenziale, la norma regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di livelli minimi delle prestazioni di cui all'articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione.
Per questi motivi si la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione .

L'articolo 6 delle legge in esame ha invece abrogato il comma 7 dell'articolo 17 della l.r.45/2004, per il quale il Governo aveva deliberato l'impugnativa nel Consiglio dei ministri del 3.2.2005. Si ritiene pertanto che , sul punto, sia cessata la materia del contendere.

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