Dettaglio Legge Regionale

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)". (15-3-2011)
Campania
Legge n.4 del 15-3-2011
n.18 del 16-3-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Campania n.4/2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011) " è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2011 per vari profili di illegittimità.

Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 1, comma 2 il quale prevedeva genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi.
Tale disposizione si poneva in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, violando i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.
La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 30 ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo che tali compensi non devono superare i 30 euro a seduta giornaliera, adeguandosi, pertanto, alla normativa statale su richiamata.

Inoltre, si censurava l'articolo 1, comma131 secondo il quale la Giunta regionale nell'attuare un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole o medie imprese campane, istituiva un fondo ad hoc (con una dotazione di euro 250.000) operante anche nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR), risultava in contrasto con il piano di rientro.
Così disponendo, il legislatore regionale si poneva in contrasto con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.
Si censurava, poi, l'art.1, commi da 167 a 175, comma 192 e commi da 194 a 202, il quale nel disporre spese non obbligatorie in materia sanitaria, si poneva in contrasto con l'art.1, comma 174 della L. n.311/2004, violando, di conseguenza, i principi di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.
La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 1, lett.b) ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo il definanziamento dell'art.1, commi da 167 a 175, comma 192 e commi da 194 a 202 della l.r. n.4/2011.

Con la stessa delibera del Consiglio dei Ministri, veniva poi impugnato l'art.1, comma 26, comma 231 e comma 232, il quale attribuendo alla Giunta Regionale le competenze riconosciute al Commissario ad acta nelle materie rientranti nell'Accordo per il Piano di rientro, si poneva in contrasto con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.
La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 33 ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, attribuendo a lCommissario ad acta le competenze riconosciute nelle materie rientranti nell'Accordo per il Piano di rientro sanitario.


Per i suddetti motivi, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Campania n.4/2011, limitatamente, cioè, all'art.1, comma2, comma 26, comma 131, commi da 167 a 175, comma 192, commi da 194 a 202, comma 231 e comma 232 della l.r. n.4/2011.
Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.
5-5-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

1. L’art. 1, comma 2 prevede genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Infatti, tale disposizione, al comma 2 dispone, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera regionale.
Il legislatore regionale, invece, nel prevedere genericamente una riduzione del 10% e ponendosi in contrasto con l'art.6, comma 2 del D.L.n.78/2010, viola i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

2. L’art. 1, comma 34 prevede che le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale sono destinate ad impinguare i fondi di riserva per spese obbligatorie, per la reiscrizione di residui perenti e per spese impreviste.
Così disponendo, il legislatore regionale, non precisando l'ammontare delle risorse e non prevedendo adeguata copertura finanziaria, viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

3. L’art.1, comma 37 dispone che a partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento, ponendosi in contrasto con l’art.19 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 40 del d.l.vo n. 150/2009.
Tale disposizione, al comma 6, statuisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
Il comma 6 ter dell’art.19 del D.Lgs. n.165/2001, prevede, poi, che la suddetta disposizione trova applicazione anche per le regioni. Si tratta, infatti, come asserito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 324/2010) “di una normativa riconducibile alla materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell’ordinamento civile”.
Pertanto, l’art.1, comma 37, nel porsi in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, viola l’art.117, comma 2 lett.l) della Costituzione.

4. L’art. 1, comma 44 dispone che l'utilizzo delle economie, quale mezzo di copertura, sono utilizzate dagli enti a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Tale disposizione, in mancanza della certificazione che comprova la effettiva disponibilità delle stesse nell'ambito del conto consuntivo 2010 non ancora approvato, viola i principi in materia di sistema contabile.
Infatti, anche secondo quanto disciplina l'articolo 44, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7/2002: "l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente".
Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo difforme, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

5. L’art. 1, comma 75 prevede la costituzione di un apposito ente associativo, nell'ambito di una collaborazione con l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania.
Tale disposizione, che comporta una congrua spesa da parte della Regione, risulta priva delle quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

6. L’art.1, comma 78, lett.a) dispone che possono presentare istanza per accedere al bonus di circa 2.000,00 euro, i soggetti (padre o madre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale) residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale.
Tale disposizione si pone in contrasto con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/00), la quale, nel disporre all'articolo 2, comma 1 che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, delega alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi internazionali); tale delega non si può tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata.
Il legislatore regionale, invece, nel circoscrivere la possibilità di presentare l’istanza di benefici economici ai soggetti “residenti in Campania da almeno due anni”, introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno due anni.
Così disponendo la norma regionale pone delle discriminazioni in materia di godimento delle prestazioni sociali con riguardo ad alcune categorie di cittadini che, non essendo assistite da un'adeguata giustificazione, sono lesive dei principi fondamentali di solidarietà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Tale esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno due anni, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.
Allo stesso modo, la Consulta, già con la sentenza n. 432 del 2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (come modificata dall’art. 5, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva “gli stranieri residenti nella Regione Lombardia” dagli aventi diritto alla “circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle persone invalide per cause civili”.
Tale ingiustificata discriminazione determina, quindi, una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli articoli 2 e 3, nonché una lesione dell’articolo 38 della Costituzione che garantisce l’assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

7. L’art. 1. comma 123 prevede che, in attuazione della legge regionale n. 16/2010, viene stanziata la somma di euro 200.000,00 sulla UPB 12.42.82.
Tale UPB risulta inesistente nel bilancio regionale 2011.
Pertanto, la disposizione regionale prevedendo una unità previsionale di base non prevista nel bilancio regionale 2011, viola l’art.117, comma 2, lett.e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

8. L’art.1, comma 124 della legge in esame, il quale prevede che “gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l’autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell’autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione è revocata. L’assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti.”
In merito a tale disposizione si osserva che gli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW rientrano tra le attività di cui al punto 1.1 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs n. 152/2006 - che costituisce recepimento della direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC) - e sono dunque soggetti, ai fini dell’esercizio, al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In particolare, centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW risultano assoggettati ad AIA di competenza statale (punto 2 dell’allegato XII alla parte seconda al D.lgs n. 152/2006), con la quale sono determinate le condizioni di esercizio dell’impianto, ivi compresi gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni.
In proposito si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, per gli impianti (sia in esercizio sia nuovi) di competenza statale spetta al Ministro dell’Ambiente accertare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’AIA sulla base della domanda presentata dal gestore che deve contenere gli elementi stabiliti dall’art. 29-ter del D.lgs n. 152/2006.
Inoltre, a norma dell’art. 29-decies, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006, spetta alla medesima autorità competente individuare le misure applicabili in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell’AIA. La norma prevede, in particolare, diverse sanzioni - progressive e proporzionate alla gravità della violazione - costituite nell’ordine dalla diffida, dalla sospensione dell’attività e infine dalla revoca dell’AIA. Quest’ultima, che comporta la chiusura dell’impianto, è adottata a seguito del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in presenza di reiterate violazioni che diano luogo a situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
La previsione dell’obbligo di dotarsi del sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria quale condizione necessaria per ottenere l’AIA, nonché la revoca automatica dell’AIA nel caso di mancanza di tale sistema, oltre a determinare una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai gestori che operano fuori dal territorio regionale, si pone in contrasto anche con la disciplina generale di rango statale che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli impianti di cui al punto 2 dell’allegato XII parte seconda al D.lgs n. 152/2006, il potere di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio o la revoca dell’AIA.
Sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene che l’art. 1, comma 124, è censurabile nella parte in cui subordina il rilascio e/o l’operatività delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti per la produzione di energia termoelettrica operanti in ambito regionale alla dotazione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria, senza escludere da tale disciplina le AIA per impianti di competenza statale; in particolare, si rileva il contrasto con l’art. 7, comma 5, del D.lgs n. 152/2006, che stabilisce che, in materia di AIA per impianti statali, l’autorità competente è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si rappresenta, ancora, che il medesimo art. 1, comma 124, nel prevedere che presso gli impianti di produzione d’energia termoelettrica, devono essere sempre collocate, in modo permanente, stazioni di misurazione per il monitoraggio della qualità dell’aria, si pone in contrasto con la nuova disciplina quadro in materia di qualità dell’aria, introdotta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
In particolare, l’articolo 5, comma 9, del citato decreto ha previsto che l’installazione di stazioni di misurazione presso gli impianti industriali possa essere disposta caso per caso, in sede di autorizzazione, purchè l’autorità valuti l’istallazione delle stazioni necessaria per la rete regionale di misura e purchè le stazioni siano installate in conformità ai requisiti legali di ubicazione su macroscala e su microscala e siano soggette alla gestione o al controllo pubblico.
Tale assetto risponde a due principi fondamentali previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 155/2010:
-siti di campionamento, al fine di fornire dati corretti e utilizzabili per la valutazione della qualità dell’aria, devono essere sempre scelti in conformità ai requisiti legali di ubicazione ed agli altri criteri previsti dal decreto;
-rete regionale per la misura della qualità dell’aria deve essere definita secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, evitandosi l’inutile eccesso di stazioni di misurazione.
Il legislatore nazionale ha inteso in questo modo evitare il rischio che le reti regionali di misura fossero affette da una ingiustificata proliferazione di stazioni di misurazione che duplicassero i dati forniti da altre stazioni già idonee a monitorare un determinato territorio o che, non rispettando tutti i vigenti criteri di ubicazione e di funzionamento, fornissero dati scorretti e contrastanti con quelli delle stazioni ubicate e gestite in modo regolare.
Per tale motivo, il decreto legislativo n. 155/2010 impone una valutazione tecnica da effettuare caso per caso, nell’autorizzazione dei singoli impianti, per verificare se una o più nuove stazioni siano necessarie ai fini della valutazione della qualità dell’aria nella zona di riferimento e siano compatibili con i requisiti di legge e con la rete di misura esistente.
La norma regionale, prevedendo la necessaria e automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualità dell’aria presso tutti gli impianti in esame, indipendentemente da una verifica tecnica circa l’utilità di tali stazioni e circa il rispetto dei criteri di ubicazione su macroscala e su microscala, si pone pertanto in contrasto con la norma nazionale su richiamata.
Non si può, peraltro, ritenere che la norma regionale, prevedendo un’automatica e sistematica moltiplicazione delle stazioni di misurazione presso gli impianti, possa perseguire un livello di tutela ambientale più avanzato di quello previsto dalla legislazione nazionale. Infatti, tale automatismo, escludendo la necessità di una puntuale verifica tecnica, conduce, come è stato osservato, ad un significativo rischio di duplicare i dati già forniti da altre stazioni o di ottenere dati scorretti e contrastanti con quelli conformi ai criteri di legge. Ciò con inevitabili conseguenze negative sulle attività di valutazione e gestione della qualità necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi di tutela prescritti dalla vigente normativa italiana e comunitaria.
Pertanto, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale e comunitaria di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», viola l’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, nonché l'art. 117, comma 1 della Costituzione, che obbliga il legislatore regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

9. L’art. 1, ai commi 135, 136, 137 e 138 prevede la costituzione di una società finanziaria regionale per azioni a totale o prevalente capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione di non ben specificati piani, programmi e indirizzi della Regione.
Tali commi si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la norma riguardante la copertura finanziaria degli oneri pari a euro 5.200.000,00 (comma 138) stabilendo, che la stessa, sarà assicurata con un successivo provvedimento, di non ben precisata natura, non risulta né certa né attuale, secondo quanto statuisce la consolidata giurisprudenza costituzionale.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte.
Infine, le modalità di costituzione della Società, ed in particolare la previsione, contenuta nel comma 137, di una possibile apertura del capitale alla partecipazione di soggetti privati, non assicurano il rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di affidamento "in house". L'eventuale insussistenza dei requisiti del controllo analogo, infatti, determina l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato.
Tale disposizione viola i principi previsti dall’Ordinamento giuridico comunitario in materia di affidamento in house. Al riguardo si osserva, infatti, che la possibilità di derogare al generale obbligo di esperire la gara d'appalto è ammissibile solo nel caso in cui l'affidamento venga disposto a favore di un soggetto legato all'ente pubblico di appartenenza da un rapporto di delegazione interorganica. In particolare, affinché ci sia un legittimo affidamento in house, devono sussistere tre requisiti:
1) l’amministrazione affidante deve svolgere un “controllo analogo” a quello esercitato dalla stessa sui propri servizi;
2) la società deve essere a capitale interamente pubblico;
3) la società affidataria deve operare esclusivamente per l’ente pubblico di appartenenza.
Ad oggi, infatti, la disciplina in esame e le citate condizioni legittimanti l’affidamento in house, così come in origine elaborate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nella sentenza Teckal, C-107/98, hanno subito un forte processo evolutivo da parte della giurisprudenza europea e nazionale attraverso un percorso volto a rendere sempre più stringente e rigoroso il contenuto dei presupposti, con particolare attenzione al cd. "controllo analogo" (in ultimo rispettivamente sent. Corte Cost. n. 326/08, Consiglio di Stato n. 2932/07, Corte di Giustizia, 13 novembre 2008, C-324/07).
Affinché si eserciti controllo analogo, infatti, "è necessario che si realizzi quello che è definito un controllo strutturale, e questo non può limitarsi agli aspetti formali” ma deve essere effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 719/2007). I giudici della Corte di giustizia, hanno interpretato in maniera restrittiva l'affidamento dei servizi in tema di in house providing; la Corte riconduce il concetto di controllo da parte dell'amministrazione affidante alla possibilità di quest'ultima di esercitare un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, non considerando un elemento sufficiente la sola detenzione in mano pubblica dell'intero capitale sociale della società (Corte di giustizia, C-410/04, del 6 aprile 2006).
Pertanto, il comma 137 dell’art. 1 della legge in esame, si pone in contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, violando i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Inoltre, il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, viola anche l’articolo 117, comma 2 lett. e), della Costituzione.

10. L’art. 1, ai commi 142-154 apporta modifiche alla legge regionale n. 12/2007, disciplinando i nuovi incentivi agli investimenti produttivi delle imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi.
Le norme in questione risultano prive di copertura finanziaria in quanto sulla pertinente UPB 2.83,243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell’artigianato, del commercio e dell'agricoltura" non vi sono risorse finanziarie per le finalità sopraesposte.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte.

11. L’art.1, comma 195, nell'istituire un fondo straordinario di euro 150.000,00, non prevede né l'indicazione dell'UPB su cui far gravare gli oneri, né la relativa copertura finanziaria.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte.

12. L’art.1, comma 207, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti alla UPB 4.16.41, quale mezzo di copertura, per il finanziamento di attività assistenziali non precisate, manca della certificazione che comprova la effettiva disponibilità delle stesse nell'ambito del conto consuntivo 2010 non ancora approvato.
Così disponendo, il legislatore regionale viola i principi in materia di sistema contabile.
Infatti, anche secondo quanto disciplina l'articolo 44. comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7/2002: "l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente".
Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo difforme, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

13. L’art. 1, comma 250, dispone che “La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350.”
Tale previsione, fissa il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale l’Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, operando, in tal modo, una arbitraria riduzione rispetto a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all’art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 che fissa il termine perentorio di 90 giorni.
Si rileva che il medesimo comma prevede, altresì, che in casi di mancata espressione del parere, l’autorizzazione di cui sopra è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni.
A tal proposito, si fa presente che “il silenzio”, inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia “ambiente” ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/90.
Sul punto appare utile richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale che, proprio esprimendosi in tema di formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistica ed ambientale, ha affermato “quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione implicita è da escludere proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni.” (Corte Costituzionale n. 307 del 1 luglio 1992).
La questione, inoltre, è stata oggetto di molti pronunciamenti da parte della magistratura amministrativa che, da ultimo, con sentenza 3 marzo 2010, n. 203 del Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato che “l’art. 20, comma 4, della L. 241/90, nel testo modificato ed integrato dalla L. 80/05, ha espressamente escluso il ricorso allo strumento del silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale”.
Pertanto, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» , viola l’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

14. L’art. 1, comma 263, nel prevedere il finanziamento pari a euro 150.000,00, non prevede né l'indicazione dell'UPB su cui far gravare gli oneri, né la relativa copertura finanziaria.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Inoltre risultano costituzionalmente illegittime ulteriori disposizioni in materia sanitaria.
Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.
Successivamente, a luglio 2009, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1 ° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro.
Con la legge finanziaria 2010 è stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la Regione Campania, la possibilità proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, che "gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro". Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si è impegnata all’attuazione del suddetto Piano di rientro ed al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo Programma Operativo per l’anno 2010” successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto t) del mandato Commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto n.49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale.
Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 hanno prospettato un forte disavanzo non coperto per l’anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 ed hanno invitato il Commissario ad approvare entro l’anno il programma operativo 2011-2012. Il Commissario ha trasmesso il 6 aprile 2011 il Programma Operativo 2011-2012.
Nelle more il risultato di gestione per l’anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mln di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la Regione Campania, l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dall’art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 2004, vale a dire “l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l’applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l’applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo”.
La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresì che in sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi.
La legge regionale in esame, come meglio precisato in prosieguo, autorizza una serie di spese non obbligatorie in contrasto con la citata disposizione statale.

La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”, ha affermato che una norma statale (vedasi l’allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione “necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania". La Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di "rammentare - come già sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica ((articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E’, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual’è quello alla salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali.
Ciò premesso, si osserva che la legge in oggetto, oltre ai profili di incostituzionalità sopra descritti ai punti n. 1-18 presenta ulteriori aspetti di illegittimità incostituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate pongono in capo alla Giunta Regionale interventi in materia sanitaria che contrastano con le previsioni contenute nell’Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, Cost., contenuti nei commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009. Le stesse disposizioni regionali, di seguito riportate, interferiscono con le funzioni attribuite al Commissario ad acta, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 159/2007. Tali interferenze che in alcuni casi sono tali da prefigurare lo svuotamento del potere del Commissario ad acta, limitandone l'azione, determinano un'alterazione nel rapporto fra Governo e Commissario in violazione degli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
In particolare, con riferimento alle suddette disposizioni costituzionali, si censurano i seguenti commi dell’art. 1:

15. comma 26, che attribuisce alla Giunta la potestà di far decadere i Commissari Straordinari della ASL che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano di Rientro sanitario e di cancellarli automaticamente dall’elenco unico regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale della ASL e delle Aziende ospedaliere della Regione Campania; tale disposizione in particolare, incidendo sulla nomina dei direttori generali, mina profondamente le funzioni attribuite al Commissario ad acta. L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, infatti, attribuisce al Commissario la facoltà, nell'esercizio dei suoi poteri, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali e conseguentemente anche la decadenza (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2010).

16. comma 27, che prevede che “tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26, sono inefficaci”. La norma esula dalla competenza legislativa regionale in quanto incide sulla materia “ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) e contrasta, altresì, con l’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro e violando, così, ulteriormente l’art. 117, comma3, cost. in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica;

17. comma 131, secondo il quale la Giunta regionale attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole o medie imprese campane, per il quale istituisce un fondo ad hoc (con una dotazione di euro 250.000) che, operando, ai sensi dell’art. 25, anche nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR), risulta in contrasto con il piano di rientro.

18. commi da 163 a 204, che prevedono l'istituzione di fondi straordinari e i commi 240 e 241 che prevedono nuovi stanziamenti su capitoli di spesa già istituiti. Tali disposizioni regionali si pongono in contrasto con l'art.1, comma 174 della L. n.311/2004, il quale dispone il divieto di spese non obbligatorie. Infatti, detta disposizione statale prevede che "Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni di aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni di aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli".
Pertanto, il legislatore regionale, effettuando spese non obbligatorie e prevedendo una disciplina non conforme alla suddetta norma statale, emanata in materia di contenimento della spesa, viola ulteriormente l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Si fa rilevare, in particolare, che il comma 203, istituisce un fondo straordinario di 200.000,00 presso l’Università Federico II denominato “Centro di riferimento per la traumatologia cranio-maxillo-facciale” senza prevedere l’UPB su cui far gravare gli oneri e la relativa copertura finanziaria. La norma si pone così in contrasto oltre che con il programma operativo presentato dalla Regione per gli anni 2011-2012 che non prevede né fondi straordinari né l’istituzione del Centro in parola, anche con il mandato commissariale (punto 1), lett. i)) e con l’art. 81 della Costituzione.

19. comma 209, che stabilisce che il servizio sanitario regionale può avvalersi della Fondazione Ceinge nell’ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro, introducendo costi connessi al supporto della Fondazione Ceinge, si pone in contrasto con il citato Piano di rientro che non contempla tali costi. La norma eccede le competenze della Giunta e si pone in contrasto con i richiamati decreti commissariali con i quali è stato approvato il Programma Operativo ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al decreto n. 55 del 30 settembre 2010. Nei suddetti decreti commissariali non è, infatti, contemplato l’avvalimento della Fondazione Ceinge ( vedi pag. 19 del Programma Operativo 2011-2012).

20. commi 210, 211 e 212 che, prevedendo la riorganizzazione e introducendo una nuova estensione territoriale delle ASL e dei distretti sanitari si pongono in contrasto con gli interventi previsti nel Piano di rientro e, in particolare, con i decreti commissariali n. 22/2011 e n. 49/2010 di ristrutturazione della rete ospedaliera. La norma contrasta con il programma operativo 2010 e con il decreto n.49/2010 che non prevedono una nuova regolamentazione degli ambiti territoriali. Inoltre la norma interferisce con il punto 1 lett. c) del citato mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2010;

21. comma 215, che dispone che la Regione assicura le convenzioni a favore degli Hospice e istituisce un apposito capitolo di spesa che non risulta né indicato, né determinato nel relativo ammontare, ponendosi in contrasto sia con il Piano di rientro, in quanto non coordinato con quest'ultimo, sia con l’art. 81 Cost.;

22. commi 217, 218 e 219, che dispongono in materia di indennità di residenza da erogare ai titolari di farmacie rurali, al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, introducono maggiori oneri a carico delle ASL che devono trovare copertura nelle risorse ordinariamente assegnate alle Aziende sanitarie. Le suddette previsioni di maggiori oneri si pongono in contrasto con il Piano di rientro e con le conseguenti manovre già previste di riequilibrio strutturale in quanto non risultano previsti nella tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012.

23. commi 221, 222 e 223, che istituiscono l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo (con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno). Le suddette disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione di una Consulta tecnico-scientifica. Tali norme, i cui oneri a carico del SSR non risultano contemplati nel Piano di rientro, né nella relativa tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012, non rispettano i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in violazione 117, comma 3, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n 248/2006, le cui finalità sono state confermate dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 prevede, infatti, che le strutture di supporto siano limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Tali disposizioni, sebbene non trovino diretta applicazione alle Regioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 29 del D.L. 223/2006, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento quindi della spesa pubblica. Le previsioni in argomento, inoltre, configurano una violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto il previsto stanziamento di euro 100.000,00 per la costituzione del predetto Osservatorio è palesemente insufficiente a conseguire la finalità della norma che istituisce l’Osservatorio e ne prevede un’apposito organico di personale. Si aggiunga che, in violazione dell’art. 81 Cost., le disposizioni in argomento non indicano la UPB sulla quale imputare il predetto stanziamento;

24. commi 224, 225, 226, 227, 228 229 e 230 che disciplinano il nuovo assetto e le nuove funzioni della SO.RE.SA., conferendo peraltro alla Giunta regionale poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SO.RE.SA. nonché di individuazione dell'estensione delle attività sperimentali anche ad altre aziende sanitarie. Queste disposizioni attribuiscono alla Giunta Regionale competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lett. a), b), f) n) e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta. In particolare le disposizioni in questione intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi oggetto del Programma operativo 2010, obiettivo 6 (pag. 63), e del Programma operativo 2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni già avviate nel 2010.

25. comma 231 dispone che per la durata del Piano di rientro tutte le determinazioni della Giunta attuative delle nuove disposizioni riguardanti la SO.RE.SA. di cui ai commi 224 e 228 vengano adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze. Al riguardo si fa presente che il comma si pone in contrasto con le prerogative del Commissario ad acta tra le quali non rientrano le ratifiche di decisioni assunte dalla Giunta.

26. comma 232, concerne le procedure contabili delle aziende sanitarie e le relative modalità di verifica. La disposizione contrasta con i poteri commissariali affidando alla Giunta Regionale il potere di verificare il rispetto delle suddette procedure contabili; si rinvia a quando già richiamato per i commi da 224 a 230 e per il comma 231.

27. comma 238, dispone l'istituzione, da parte della Giunta Regionale, del Centro regionale "Disturbi del comportamento alimentare " (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale senza quantificarne i relativi oneri che vengono imputati genericamente all'UPB 4.15.38 (vedi comma 240 della legge in esame), in contrasto con l’art. 81 Cost. La disposizione, inoltre, contrasta con il punto 1 lett. c) ed m) del richiamato mandato commissariale, nonché con i decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale.

28. comma 239 dispone da parte della Giunta regionale la definizione di un percorso di integrazione tra gli operatori dell'assistenza di base, dei servizi sociali, delle attività dipartimentali di salute mentale e materno infantile con i centri e le strutture ospedaliere ed universitarie preposte alla gestione del percorso assistenziale senza quantificarne i relativi oneri (che vengono demandati genericamente, nel comma 240, all'UPB 4.15.38), in violazione dell’art. 81 Cost.. La disposizione si pone anche in contrasto con i Programmi operativi e con gli interventi previsti sui sistemi informativi (pag. 73 punto 9 de PO 2001-2012 in attuazione delle lettere n) ed u) del mandato commissariale), attribuendo alla Giunta competenze riservate al Commissario.

29. comma 241 prevede la promozione, da parte della Regione Campania, della metodologia di integrazione socio-sanitaria denominata “Progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti da budget di salute”, cui sono riservate specifiche risorse per consentire, da un lato, la continuità delle azioni già implementate e, dall’altro, la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non è ancora operativa. La disposizione viola l’art. 81 Cost., introducendo oneri non quantificati né coperti dei quali, peraltro, non si fa menzione nel Piano di rientro e si pone in contrasto con il suddetto Piano attribuendo alla Regione competenze riservate al Commissario.

30. comma 243 rimodula il servizio di continuità assistenziale, dando poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso. Dalla disposizione derivano oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria e, in ogni caso, di tale intervento non si fa menzione nel Piano di rientro. Anche in tal caso, pertanto, la norma contrasta con l’art. 81 Cost. oltre ad attribuire alla Giunta competenze riservate al Commissario ad acta e previste nel programma Operativo 2011-2012, che contempla l’azione 5 per il rafforzamento della continuità assistenziale ospedale-territorio;

31. commi 244 e 245, prevedono l’adozione di un regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN in struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta stessa in materia di politica sanitaria. Il configurarsi dell’ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta, si pone in contrasto con le prerogative commissariali in materia sanitaria, in quanto la norma regionale non specifica che, anche a seguito della riforma, detta Agenzia continua a svolgere attività di supporto alla programmazione sanitaria del SSR.

Per i suddetti motivi, si ritiene di dover proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art.127 della Costituzione.

« Indietro