Dettaglio Legge Regionale

"Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria". (8-4-2011)
Puglia
Legge n.5 del 8-4-2011
n.52 del 11-4-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
19-5-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Norme in materia di Residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 1, e all’art. 3.

E’ opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l’invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (“Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011”) che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Detto Accordo con l’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011.

Ciò premesso, gli articoli della legge in esame sopra menzionati (art. 1, comma 1, e art. 3) prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono in linea con gli interventi previsti dal menzionato Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano invece "sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”. Tali disposizioni regionali violano pertanto l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l’art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 140 del 2010 la Consulta ha giudicato
incostituzionale la l. r. Lazio n. 6 del 2009, che istituiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti "montani" (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilità di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto “l’autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”.

In particolare gli articoli 1, comma 1 e 3 della legge in esame presentano i profili di incostituzionalità sopra descritti per i seguenti motivi:

1) l’art.1, comma 1 prevede che i parametri fissati dall’art. 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 in materia di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) non costituiscono limite per la determinazione dei posti letto da attivare nell’ambito delle stesse strutture a seguito della riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera del 16 dicembre 2010, n. 18.
Tale disposizione regionale, formulata in maniera generica e poco chiara, eccede dalle competenze regionali. Infatti i parametri di cui al citato art. 41 della legge regionale 4/2010 sono stati recepiti nel Piano di rientro della Puglia al fine di individuare il fabbisogno di posti letto da assegnare alle RSA e RSSA della stessa Regione: pertanto la disposizione in esame, che autorizza il superamento del limite complessivo di posti letto fissato dall’art. 41 della l. r. n. 4 del 2010, contrasta con quanto disposto nel Piano di rientro medesimo, che, al paragrafo ‘1. 1. 4’. (pagg. 73 e 74), nel recepire i parametri stabiliti dal citato art. 41, determina in 5.100 i posti letto sociosanitari.

2) L’art. 3 modifica l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2010 il quale vieta per gli anni 2010, 2011, 2012 ai direttori generali delle aziende sanitarie locali , delle Aziende ospedaliero universitarie e degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data entrata in vigore della legge.
Detto art.2, comma 1, della l.r. n.12/2010 è oggetto di impugnativa da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale per la parte in cui, nel riferire il blocco totale del turn-over anche alle aziende ospedaliere-universitarie, omette di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Università, in violazione dell’art. 33 Cost.
L’art. 3 in esame, probabilmente nell’intento di superare i predetti motivi di impugnativa, sopprime da detto art. 2, comma 1, le parole “delle aziende ospedaliere-universitarie”, escludendo in tal modo drasticamente tali ultime aziende dalla predetta misura di blocco.
Tale disposizione regionale, che, in luogo di introdurre la necessaria intesa tra Regione ed Università, esclude totalmente le aziende ospedaliero-universitarie dal novero degli enti soggetti ai richiamati vincoli assunzionali, determina di fatto l’alterazione del quadro finanziario di riferimento del piano di rientro sottoscritto dalla regione Puglia con il Governo in data 29.11.210, compromettendo il conseguimento dei risparmi previsti nel citato piano di rientro, nel cui ambito sono stati computati anche gli effetti di risparmio derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie.
In proposito si segnala che il Piano di rientro della Regione Puglia prevede al paragrafo ‘B3: personale’, pag. 104, che “in ragione di detto processo di ristrutturazione, la regione si impegna ad attuare un programma di blocco totale del turn-over”, senza contemplare alcuna distinzione fra le aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere universitarie.
Tale intervento è dettagliato nell’allegato al Piano di rientro, ove è previsto che “lo scenario delineato dal presente Piano di rientro per ricondurre la spesa entro i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dei Lea è coerente con la scelta di operare il blocco del turn-over, con conseguente soppressione di posti nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie per il triennio 2010-2012”. Nelle tabelle allegate, inoltre, sono menzionate anche le Aziende ospedaliero-universitarie (AOU Policlinico di Bari e AOU “OORR” Foggia).

Per tali motivi le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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