Dettaglio Legge Regionale

Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio. (5-8-2011)
Lazio
Legge n.9 del 5-8-2011
n.31 del 20-8-2011
Politiche infrastrutturali
13-10-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, che prevede l’istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
L’art. 1 istituisce un elenco Made in Lazio-Prodotto nel Lazio, disponibile sul sito istituzionale della Regione, con la finalità di fornire informazione ai consumatori sui prodotti del territorio regionale.
L’art. 2 distingue i prodotti in: “Made in Lazio” se lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali, “Realizzati nel Lazio” se lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori, “Materie prime del Lazio”, per le materie prime del Lazio che sono però commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.
Pur non istituendo formalmente un marchio di qualità regionale, le su citate disposizioni sono volte a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale, pubblicizzando elementi puramente geografici relativi ad alcune o a tutte le fasi di produzione dei prodotti.
La previsione analitica delle tre sezioni “Made in Lazio- tutto Lazio”, “Realizzato nel Lazio”, “Materie prime del Lazio” prefigura tre diverse forme di marchiatura dei prodotti, basate, sostanzialmente, su un’implicita valutazione di migliore qualità del prodotto, insita nella (sola) circostanza dell’origine territoriale. La menzione della provenienza potrebbe, dunque, indurre i consumatori ad acquistare i prodotti laziali piuttosto che prodotti simili provenienti da altri territori creando ostacoli alla libera circolazione delle merci garantita dalle disposioni del TFUE (articoli da 34 a 36).
Il presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine è sempre l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un determinato, delimitato, luogo di produzione.
Nel caso in esame, la tutela prevista dalle norme regionali non appare giustificata in quanto fa riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, pertanto, le suddette disposizioni regionali si pongono in contrasto con gli art. 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione in quanto la misura adottata dalla Regione Lazio ostacolarebbe la libera circolazione delle merci tra le Regioni.
Si segnala che più volte le normative nazionali istitutive di marchi sono state censurate in sede comunitaria e, per quanto riguarda l’Italia, la Commissione europea ha, in passato, contestato l’esistenza di marchi di qualità regionali, avviando una procedura di infrazione relativamente al marchio di qualità della Regione Sicilia (istituito con la legge regionale n. 14/1996) e quello della regione Abruzzo (istituito con legge regionale n. 31/1982). Secondo la Commissione, tali marchi, attribuibili solo ai prodotti trasformati o preparati all’interno delle relative regioni e realizzati secondo un disciplinare di produzione vincolante, ricollegavano la qualità dei prodotti esplicitamente alla loro origine, abruzzese o siciliana, ingenerando nel consumatore l’impressione che i prodotti provenienti da quelle regioni fossero di qualità superiore rispetto agli altri ed inducendolo ad acquistare quei prodotti piuttosto che quelli provenienti da altri Stati membri, in tal modo ostacolando gli scambi intercomunitari.


Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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