Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona). (5-4-2012)
Abruzzo
Legge n.16 del 5-4-2012
n.30 del 13-4-2012
Politiche economiche e finanziarie
30-5-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante “Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) l’articolo 1, comma 1, che sostituisce il comma 5 dell’art. 22 della legge regionale n. 77/1999, stabilisce che “gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria "D" a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale …”.
Tale disposizione, nella parte in cui eleva illegittimamente il limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali e nella parte in cui prevede un rinnovo degli stessi incarichi per un massimo di tre anni, contrasta sia con l’art 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 che impone un limite percentuale pari all’8% e la durata degli incarichi che non possono eccedere i cinque anni, sia con l’art. 19, comma 6-ter, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001 che estende alle Regioni l’applicabilità del disposto del sopra citato art. 19, comma 6.
La norma in esame, inoltre, nel limitare il campo di applicazione ai soli dipendenti della direzione interessata, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra tutto il personale dell’ente avente la qualifica professionale richiesta e viola i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.
Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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