Dettaglio Legge Regionale

Abruzzo 2019 - Una legge per L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES). (24-8-2018)
Abruzzo
Legge n.28 del 24-8-2018
n.81 del 24-8-2018
Politiche infrastrutturali
20-10-2018 / Impugnata
la legge regionale, che detta norme volte a definire il ruolo della città dell’Aquila, capoluogo della Regione, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alla norma finanziaria contenuta nell'articolo 16 che risulta porsi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.

La citata disposizione infatti, al comma 2, individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale in esame, quantificati in euro 785.000 per ciascuna annualità del biennio 2019-2020, nella Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio di previsione 2018-2020 che, tuttavia, presenta uno stanziamento nullo. Pertanto la disposizione si pone in contrasto con l’art.81, terzo comma, della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (cfr. sent. n. 272/2011)
La Corte ha anche precisato che l’indicazione della copertura, ai sensi dell’art. 81, terzo comma della Cost. «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l’aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte, sentenza n. 30 del 1959).

Per questo motivo la norma sopra citata deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione

« Indietro