Accesso Civico

L’accesso civico consente a chiunque di ottenere documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 prevede due tipi di accesso civico: semplice e generalizzato.

 

L’accesso civico semplice riguarda i documenti, le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in base alla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

In base alla direttiva del Segretario Generale del 6 dicembre 2017, l’istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della PCM, preferibilmente utilizzando il modulo presente nella sezione “Accesso civico” del sito web istituzionale della PCM e accessibile al link http://www.governo.it/accessocivico/formac.htm.

 

L’accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.

In base alla direttiva del Segretario Generale del 6 dicembre 2017, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’Ufficio del Segretario Generale della PCM, che provvede all’inoltro dell’istanza alla struttura competente.

Per gli atti e le informazioni di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata direttamente al Dipartimento:

- tramite posta ordinaria, all’indirizzo Via della Stamperia 8, 00187 Roma

- tramite pec, all’indirizzo foia.affariregionali@pec.governo.it

- tramite email, all’indirizzo foia.affariregionali@governo.it

 

Si ricorda che:

- in caso di trasmissione tramite posta ordinaria o email, l’istanza va presentata unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente;

- in caso di trasmissione tramite pec, è sufficiente l’invio da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente, ove conforme alle previsioni di cui all’articolo 65 del d.lgs. 82/2005. In caso contrario, occorre allegare copia del documento d’identità del richiedente;

- non occorre, in ogni caso, l’allegazione del documento d’identità, se l’istanza è sottoscritta con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 82/2005.

 

Per ulteriori informazioni e per i rimedi esperibili in caso di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o tale dell’accesso, si rinvia alla sezione “Accesso civico” del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.