Dettaglio Legge Regionale

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015). (27-4-2015)
Calabria
Legge n.11 del 27-4-2015
n.27 del 27-4-2015
Politiche economiche e finanziarie
23-6-2015 / Impugnata
La legge della regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, recante “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)”, pubblicata nel BUR n. 27 del 27/04/2015 presenta profili illegittimi per gli articoli 2 e 5 della legge medesima,


Occorre premettere che la regione Calabria è sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l’attuazione del quale, peraltro, il Governo ha provveduto a nominare apposito Commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
- la Regione Calabria il 17 dicembre 2009 ha firmato l’Accordo per il Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario e con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 il Presidente pro tempore della Regione è stato nominato Commissario ad acta;
- in relazione alle numerose criticità in essere e al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione sta avvenendo con ritardi, il Piano di rientro sta proseguendo per il triennio 2013-2015 mediante la predisposizione di Programmi operativi ai sensi di quanto previsto d all’articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, all’Ing. Massimo Scura è stato conferito l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, ed è stato assegnato l’incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:
• al punto 4): adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
• al punto 5): razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
• al punto 6): razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi.

Operata tale premessa l’articolo 2 della legge regionale in esame detta misure per il contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. Esso, in particolare, prevede, al comma 1,che a partire dall’anno finanziario 2015, gli enti strumentali della regione, comprese le Aziende (e, quindi, anche le Aziende sanitarie) egli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, sono tenuti a non superare la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, sostenuta nel 2014 e a ridurre le spese dei beni e servizi rispetto all’anno 2014. Il comma 2 sancisce che la misura della riduzione delle spese di personale sia determinata per ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge nel limite massimo del 30%. Il comma 3 statuisce che la misura esatta della riduzione delle spese per i beni e servizi specificati, che deve essere compresa in un range tra il 10% e il 30%, deve essere determinata per ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il comma 4 prevede, che nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo, gli Enti provvedono a realizzare la riduzione delle spese per beni e servizi nella misura minima del 10%. Il comma 5 dispone che l’adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. Infine, al comma 6 sono specificate le condizioni di cui tener conto nelle linee di indirizzo e al comma 7, al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni in materia di personale, si prevede che gli enti adottano un apposito provvedimento che quantifichi il limite di spesa annuale (comma 7), che deve essere inviato, entro cinque giorni dall’adozione al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento vigilante (ai sensi del comma 8). Al comma 9, si prevede che gli enti provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla trasmissione al dipartimento del Bilancio e al Dipartimento competente dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per incarichi di studi e consulenza. Al comma 14 si prevede che la mancata ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti in questione.

Per quanto illustrato in premessa, tali disposizioni, nella misura in cui si applicano anche alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, intervenendo in materia di contenimento della spesa per il personale e per l’acquisto di beni e servizi, interferiscono – anche e soprattutto nella parte in cui rinviano a linee di indirizzo da adottarsi con provvedimenti di Giunta - con i poteri del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, violano l’articolo 120 della Costituzione. Infatti, come anticipato, è prerogativa del Commissario ad acta, ai sensi del mandato conferitogli con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, punti 5) e 6), l’attuazione dei provvedimenti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e per l’acquisto dei beni e servizi.

L’articolo 5 della legge regionale in esame detta disposizioni in materia di prestazioni socio-sanitaire, prevedendo, al comma 4, che nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie (per le prestazioni di cui ai commi precedenti) che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.
Anche tale disposizione, nella parte in cui prevede misure in materia di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie, interferisce con i poteri del Commissario ad acta, cui, ai sensi del punto 4 della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, è stato affidato il mandato dell’adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016, così violando l’articolo 120 della Costituzione.
E’ opportuno, al riguardo, richiamare quanto confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/2014, nella quale ha ribadito che la giurisprudenza costituzionale "ha più volte affermato che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali".
Di recente, inoltre, la Corte ha ulteriormente precisato che anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea - a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la violazione dell' art. 120, secondo comma, Cost." a riguardo si segnalano anche le sentt. n. 131 del 2012 e n. 18 del 2013, oltre che n. 79/2013.

Le disposizioni così censurate, inoltre, contrastano con l’articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo cui “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne dei nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”. Di conseguenza, esse violano, altresì, l’articolo 117, Comma 3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

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