Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo). (6-6-2017)
Liguria
Legge n.13 del 6-6-2017
n.48 del 7-6-2017
Politiche infrastrutturali
28-7-2017 / Impugnata
La legge della Regione Liguria n. 13 del 6 giugno 2017, recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 4, comma 1 .

Tale disposizione interviene sui requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissati dall’art. 5, co. 1, della legge regione Liguria 10/2004. In particolare, la norma condiziona l’assegnazione degli alloggi al possesso da parte del richiedente che non sia cittadino dell’Unione, della residenza “da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione”.

Tale requisito introduce una forma di discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi che abbiano conseguito lo status di “soggiornanti di lungo periodo” ai sensi della direttiva 2003/109/CE (attuata con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3). In particolare, nella parte in cui i “soggiornanti di lungo periodo” non sono equiparati ai cittadini europei, il requisito introdotto dalla legge regionale censurata si pone in contrasto con l’art. 11, co. 1, lett. f), della suddetta direttiva, secondo cui “[i]l soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: […] l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio”. Risultano di conseguenza discriminati anche i familiari del titolari del diritto di soggiorno permanente, cui l’art. 24, co. 1, della direttiva 2004/38 (attuata con decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), garantisce la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Per le ragioni esposte, le disposizioni citate contrastano con l’art. 117, co. 1, Cost. per violazione degli obblighi comunitari.

La legge regionale pertanto deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale a norma dell’art. 127 della Costituzione.

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