Dettaglio Legge Regionale

Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante scia. Modifiche alla l.r. 18/1999 (3-8-2018)
Calabria
Legge n.24 del 3-8-2018
n.83 del 6-8-2018
Politiche infrastrutturali
27-9-2018 / Impugnata
La Legge della Regione Calabria n. 24 del 6/08/2018 in materia di accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, presenta profili di incostituzionalità con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera c), ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla disciplina delle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica, in violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Con la disposizione in questione viene modificato l'art. 8 della l.r. n. 18/1999, aggiungendo alla fine del comma 3 un periodo secondo cui "I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore".
Per effetto di tale disposizione, quindi, un esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante - che per definizione deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e con occupazione occasionale del suolo pubblico giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale e al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo - potrebbe sostare e non spostarsi dal luogo prescelto qualora sul medesimo non si presenti un altro operatore.

Ciò significa che detto esercente sarebbe legittimato ad occupare una porzione di suolo pubblico oltre i limiti temporali sopra descritti e senza la preventiva concessione che, invece, è richiesta ai fini dell'esercizio del commercio tramite posteggio su area pubblica.

Al riguardo si osserva che le differenze sostanziali tra le tipologie di commercio sulle aree pubbliche di tipo A e di tipo B di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/1998 e di cui al medesimo art. 8 della citata l.r. n. 18/1999, scaturiscono, proprio, dalla disponibilità o meno di un posteggio dato in concessione (tipo A) e dall'esercizio su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipo B), nonché dal tempo e dalle modalità di svolgimento delle medesime. Ne consegue che la permanenza di un soggetto in possesso del titolo di tipo B su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita configura l'esercizio di un'attività di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionabile.

In conclusione, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) comporta disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto un titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su area pubblica previa concessione assegnata mediante procedura selettiva e coloro che, sulla base della disposizione in commento, hanno presentato una SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante ma, nella sostanza, possono occupare un area oltre il tempo necessario alla vendita.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la norma de qua, produca effetti discriminatori tra gli esercenti nel settore del commercio al dettaglio su area pubblica in violazione dell'art. 28 del d.lgs. 31. marzo 1998, n. 114 e, quindi, delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione .

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