Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni. (26-7-2002)
Toscana
Legge n.29 del 26-7-2002
n.21 del 30-7-2002
Politiche infrastrutturali
20-9-2002 / Impugnata

La legge è censurabile in quanto le disposizioni contenute negli articoli 2, terzo comma, 8, terzo comma, 9, 10 e 24, che disciplinano l’esercizio di poteri sostitutivi regionali in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, violano l’ articolo 120 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 3/2001, che riserva alla legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni e delle Province, secondo i principi della sussidiarietà e della leale collaborazione, precludendo alle Regioni la possibilità di autonomamente attribuire un potere sostitutivo senza una previa normativa statale emanata in attuazione del disposto costituzionale, ed invadono, quindi, la competenza statale in materia di poteri sostitutivi.
Anche i Ministeri dell’Interno e della Giustizia hanno censurato la legge in tale senso.
Il Governo ha già impugnato, per il medesimo motivo, una legge della Liguria (l.r.29/2002) nello scorsa seduta del Consiglio dei Ministri e nel mese di marzo 2002 una legge della stessa Toscana (l.r. n.2/2002) che presentava la medesima illegittimità in ordine alla previsione di poteri sostitutivi.

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