Dettaglio Legge Regionale

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità (24-7-2002)
Marche
Legge n.11 del 24-7-2002
n.87 del 1-8-2002
Politiche ordinamentali e statuti
29-9-2002 / Impugnata
La legge è censurabile in quanto all’art.3, comma 3, lett. d), e), f) e g), prevede che il Comitato di indirizzo dell’istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza sia composto, tra gli altri, dai Prefetti della Regione, dal Procuratore Generale della Repubblica, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Comune capoluogo di Regione e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori.E’ vero che detta partecipazione non obbliga alla partecipazione i soggetti indicati, ma certamente è vero che non compete alla Regione la facoltà di attribuire nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non può che essere unitariamente dettata con legge nazionale, ai sensi dell’articolo 117 , comma 2, lett. g) della Costituzione.A fronte di quanto sopra si ritiene di proporre ricorso avverso la legge in oggetto in quanto la medesima contrasta con l’articolo 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

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