Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali (9-8-2002)
Veneto
Legge n.18 del 9-8-2002
n.78 del 13-8-2002
Politiche economiche e finanziarie
4-10-2002 / Impugnata
La legge è illegittima in quanto:

a) – l’art. 2, primo comma, disponendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione, interferisce in materia di prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del codice civile, e si pone, altresì, in contrasto con l’art. 117, lettera l) che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile;

b) - l’art. 5, terzo comma, disponendo l’estinzione automatica dei
crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui trattasi, introduce una indiretta nuova agevolazione che determina una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti (soggetti passivi della tassa),e si pone, pertanto, in contrasto con l’art, 3 della Costituzione e con il principio del coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 119, secondo comma, della Costituzione.

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