Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del registro storico - tecnico - urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita' (22-10-2002)
Campania
Legge n.27 del 22-10-2002
n.51 del 28-10-2002
Politiche infrastrutturali
11-12-2002 / Impugnata
La legge, che istituisce un registro storico - tecnico - urbanistico dei fabbricati, è censurabile per i seguenti motivi:
1 . L e disposizioni contenute negli articoli 4 e 8, che impongono ai privati l'assistenza di professionisti, quali tecnici incaricati di redigere il previsto registro, a condizioni prestabilite attraverso convenzioni stipulate da ordini e collegi professionali con soggetti amministrativi e politici, violando l'autonomia di detti professionisti nei rapporti con i privati a cui gli stessi rendono le loro prestazioni professionali, concreta un'indebita ingerenza in rapporti di diritto privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;
2 . la norma di cui all' articolo 5, comma 2, prevedendo come fattispecie sanzionatoria la sospensione dell'agibilità e dell'abitabilità dell'edificio e , considerato che la competenza regionale in materia di sanzioni amministrative, così come affermato dalla Corte Costituzionale, segue quella sostanziale cui la sanzione si riferisce , andando ad incidere su aspetti che ricadono nella competenza esclusiva statale in materia privatistica in quanto opera una limitazione alla proprietà , peraltro non adeguatamente giustificata da un fine pubblico, eccede dalla competenza regionale;
3 . La disposizione contenuta nel medesimo articolo 5, comma 3, che preclude "qualsiasi finanziamento pubblico" in caso di mancata istituzione del registro, essendo suscettibile di causare effetti discriminatori nei confronti dei cittadini campani, si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e buon andamento dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, e pertanto viola l'articolo 117 comma 1 della Costituzione.
Anche il Ministero della Giustizia ha censurato la legge.

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