Dettaglio Legge Regionale

Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro (9-1-2003)
Veneto
Legge n.2 del 9-1-2003
n.4 del 14-1-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
28-2-2003 / Impugnata
La legge appare censurabile per il contenuto dell'articolo 13, nel quale è previsto che la Regione possa, nel caso che si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, stipulare accordi con il Governo interessato, che prevedano prestazioni di carattere socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma, 1), ivi residenti.
La disposizione si pone in contrasto con il contenuto dell'articolo 117, ultimo comma della Costituzione, che consente alle Regioni (nei casi e con le forme disciplinate con leggi dello Stato) di concludere, nelle materie di loro competenza, accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
Poiché, a tutt'oggi, non è stata emanata una disciplina attuativa dell'articolo 117 ultimo comma citato, ogni attività delle Regioni finalizzata alla stipula di accordi o intese, deve ritenersi temporaneamente inibita.
In carenza di apposite disposizioni la norma contenuta nella legge regionale va letta in relazione all'articolo 117, comma 2) lettere a) Cost., che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera.
In tal senso si è espresso il Ministero degli Affari Esteri.
Si sottolinea, infine, che con analoghe argomentazioni è stata impugnata nell'agosto 2002 una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, contenente una norma analoga a quella in esame.

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