Dettaglio Legge Regionale

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario. (15-11-2002)
Bolzano
Legge n.14 del 15-11-2002
n.50 del 3-12-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA L.P. N. 14/2002

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24/01/2003 il Governo ha deliberato l'impugnativa della L.P. n. 14/2002 recante "Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario" il cui art. 34, sostituendo il comma 3 dell’art. 4 della legge provinciale n. 7/2001, così dispone: “"gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i dati anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso".
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la disposizione in questione si pone in contrasto con l’art. 2 Cost., in base al quale spetta alla Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona, tra i quali figura certamente il diritto alla privacy, e con l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva statale la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La norma inoltre, consentendo la costituzione di una banca dati esterna rispetto alla struttura sanitaria, che è l’unico soggetto legittimato a conservare e gestire i dati sensibili sanitari, eccede dalla competenza legislativa provinciale in materia di tutela della salute, di cui all’art. 9, punto 10, dello Statuto di autonomia.
Infatti l’art. 23, comma 4, della legge 675/96, in quanto principio fondamentale della materia, vincola il successivo esercizio della potestà legislativa provinciale, prevedendo un divieto tassativo di rivelazione dei dati idonei ad individuare lo stato di salute del soggetto, salvo nel caso in cui sia necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
La censura mossa all'art. 34, è stata, tuttavia, superata con la successiva legge provinciale n. 12/2003, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005" che, all'art. 26, comma 3, ha abrogato “il comma 3 dell’art. 4 della legge prov. 5.3.2001 n. 7, e successive modifiche”, quindi anche l’art. 34 della L.P. n. 14/2002.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 14/2002, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
24-1-2003 / Impugnata
La norma di cui all'art. 34 laddove recita: "gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i dati anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso", si pone in contrasto con l’art. 2 della Costituzione, in base al quale spetta alla Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona. La tutela della privacy, classico esempio di diritto inviolabile, non può non essere rimesso alla competenza dello Stato, al quale è riconosciuta dall’art. 117 comma 2 lett. m) della Cost. la fissazione di standards uniformi su tutto il territorio nazionale.
La norma inoltre, consentendo la costituzione di una banca dati esterna rispetto alla struttura sanitaria che è l'unico soggetto legittimato a conservare e gestire i dati sensibili sanitari, eccede dalla competenza legislativa provinciale in materia di tutela della salute, di cui all'art. 9, punto 10, dello Statuto di autonomia.
Infatti l'art. 23, comma 4, della legge 675/96 prevede un divieto tassativo di rivelazione dei dati idonei ad individuare lo stato di salute del soggetto, salvo nel caso in cui sia necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Tale ultima disposizione si atteggia a principio fondamentale della materia e come tale vincola il successivo esercizio della potestà legislativa provinciale.

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