Dettaglio Legge Regionale

Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (17-4-2003)
Trentino Alto Adige
Legge n.3 del 17-4-2003
n.17 del 29-4-2003
Politiche ordinamentali e statuti
19-6-2003 / Impugnata
La legge della Regione Trentino Alto Adige n.3/2003 all’articolo 1, comma 1, prevede la delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale, di impianto e tenuta dei libri fondiari.
In particolare, viene fissata la decorrenza del 1 febbraio 2004 per la delega di tali funzioni alla Provincia di Bolzano e la data del 1 agosto 2004 per la delega alla Provincia di Trento.
Inoltre, con decorrenza 1 settembre 2004 vengono trasferite alla due province le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano, ai sensi della norma di attuazione, in materia di catasto terreni e urbano, d.lgs.n.280/2001.
Tale norma di attuazione prevede all’articolo 1, comma 4, che la delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle Province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista, con legge regionale, per l’operatività della delega da parte della regione stessa alle province delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari.
Pertanto, si rileva che l’articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, nello stabilire la decorrenza della delega di funzioni (1settembre 2004) dallo Stato alle province in materia di catasto, eccede la competenza legislativa statutaria della regione, risultando invasiva della competenza statale, in quanto già la norma di attuazione d.lgs.n.280/2001, all’articolo 1, comma 4, aveva disciplinato la delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome, prevedendone la decorrenza.
Si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.

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