Dettaglio Legge Regionale

Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.Istituzione del servizio civile regionale . Abrogazione della L.R. 28 Dicembre 1999,n.38 (20-10-2003)
Emilia Romagna
Legge n.20 del 20-10-2003
n.156 del 21-10-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
5-12-2003 / Impugnata
La legge regionale in esame è illegittima per i seguenti motivi:
1) l'art. 12 attribuisce alla regione la competenza a trasmettere agli uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza. Tale disposizione esula dalla competenza legislativa regionale, in quanto incide nella materia della "difesa" riservata alla competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma 2, lett. d), della Costituzione.
2) L'art. 22, comma 5, nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione di coscienza continua ad essere tutelata dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza regionale.
Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12 comporta che, anche quando non sarà più obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa.
In tal modo la regione, dettando disposizioni riguardanti gli gli obiettori di coscienza esula dalla competenza regionale, incidendo nella materia "difesa e sicurezza dello Stato" riservata alla competenza statale dall'art. 117, comma 2, lett. d), della Costituzione.
3) Analoghe motivazioni valgono anche per l'art. 5 comma 4, della legge in esame.

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