Dettaglio Legge Regionale

Legge di semplificazione 2021 (19-5-2021)
Lombardia
Legge n.7 del 19-5-2021
n.20 del 21-5-2021
Politiche ordinamentali e statuti
13-7-2021 / Impugnata

Con la presente legge la Lombardia, opera una manutenzione della normativa regionale in diverse materie, per gli ambiti istituzionali, economico e territoriale, disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale.

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

L’articolo 3 stabilisce che: «In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza».
La Corte costituzionale (sentenze n. 324/2010 e n. 310/2011) ha evidenziato “l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19. commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione”. Si tratta, prosegue la Corte, “di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. In particolare, l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennità che - a integrazione del trattamento economico - può essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene semplicemente una prescrizione in tema di modalità di calcolo di quella percentuale). Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale”.
In tale pronuncia si evince quindi che "…tra i precetti rientranti nella materia dell'ordinamento civicle, devono ritenersi compresi anche quelli relativi alla "durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro".

Preliminarmente occorre rappresentare che il legislatore nazionale, con l'articolo 19 del citato decreto legislativo, ha disciplinato, tra l'altro, la durata minima e massima dei contratti de quibus. Nello specifico il comma 6 stabilisce, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli, dell'amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi "...non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni..." È previsto altresì che gli incarichi dirigenziali siano rinnovabili.

Al riguardo, va precisato che l'articolo 40, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha modificato l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, pertanto, anche le Regioni.

Da ultimo giova rammentare che gli atti inerenti l'instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro, tra cui anche l'eventuale provvedimento amministrativo di rinnovo di un incarico di livello dirigenziale in essere, sono da ricondursi alle attribuzioni proprie delle figure di vertice dirigenziale degli Enti e, come tali, sottratti alle competenze degli organi di indirizzo politico. La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce, infatti, un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'articolo 97 della Costituzione (Corte Costituzionale, Sentenza n. 81/2013) al quale le regioni, pur nel rispetto della loro autonomia, non possono sottrarsi.

La proroga di tali contratti deve avvenire nel rispetto del limite temporale di vigenza massima complessiva del contratto fissato dal comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 (3-5 anni) e nel rispetto degli altri limiti ivi previsti.

Tanto premesso, dal tenore della disposizione regionale non si evince che la durata degli incarichi conferiti a soggetti esterni, comprensiva di proroga, rispetti i predetti limiti e pertanto, l'articolo 3 della legge regionale in oggetto viola, rispettivamente in materia di ordinamento civile e di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione l'articolo 117, secondo comma, lettera l) e 97 della Costituzione, stante il contrasto con la citata normativa nazionale, sotto il profilo del termine di durata.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2021, relativamente all' articolo 3 della legge regionale in esame.

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