Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2004 (2-2-2004)
Basilicata
Legge n.1 del 2-2-2004
n.8 del 2-2-2004
Politiche economiche e finanziarie
19-3-2004 / Impugnata
La legge è censurabile per palese illegittimità, per quanto attiene l'art. 37, ove si dispone l'esenzione dall'obbligo di possedere il libretto d'idoneità sanitaria da parte dei farmacisti e dei dipendenti delle farmacie, nonché l'esonero da parte delle aziende sanitarie dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario suddetto. Tale disposizione viola un principio fondamentale in materia di tutela della salute , ai sensi dell'art.117 comma 3 cost., in relazione alla norma statale che prevede l'obbligatorietà del possesso del documento sanitario (art. 14 L. 283/'62) che, giusta la sentenza n° 3302 del 1985, della Corte di Cassazione, costituisce "norma imperativa attinente all'ordine pubblico…..posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini". Pertanto l'art. 37 della legge regionale in esame, si pone in contrasto con l'art. 117 comma 3 della Costituzione, ed invade altresì attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al legislatore statale dall'art.117 comma 2, lettera h) cost.
Si ritiene, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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