Dettaglio Legge Regionale

Sviluppo regionale della societa' dell'informazione (24-5-2004)
Emilia Romagna
Legge n.11 del 24-5-2004
n.65 del 25-5-2004
Politiche ordinamentali e statuti
9-7-2004 / Impugnata


La legge della regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004 definisce le linee guida per uno sviluppo della società di informazione attraverso l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tutelando il diritto alla riservatezza e all'autodeterminazione nell'uso dei dati personali.
La protezione dei dati personali, diritto fondamentale garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 della Costituzione, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato poiché attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.). Nell'esercizio di tale competenza il legislatore nazionale ha dettato una specifica disciplina per il trattamento dei dati effettuati da soggetti pubblici (articoli 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 196/2003) alla quale la regione deve attenersi. In tal modo la legge regionalecontrasta con i principi sopra evidenziati ed é censurabile, in particolare, per le seguenti motivazioni:
1) l'articolo 12, comma 1, prevede che con regolamento della regione venga disciplinata la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati e ad enti pubblici economici, assumendo che il patrimonio informativo pubblico è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi e pone un obbligo da parte di soggetti privati a fornire la disponibilità dei dati (non precisati né nella tipologia, né nella finalità del trattamento) contenuti nei propri sistemi informativi (articolo 12, comma 2). Ciò si pone in contrasto con le particolari prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. N. 196/2003, che all'articolo 19, comma 3, limita la possibilità per i soggetti pubblici di comunicare i dati a soggetti privati o ad enti pubblici economici, solo nel caso in cui ciò sia previsto da disposizioni statali e con l'articolo 11 del citato d.lgs. che impone il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati;
2) inoltre, gli articoli 13 e 14 prevedono l'inserimento delle aziende sanitarie nell'ambito del sistema informativo regionale e dei progetti integrati, con particolare riferimento alla realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica dei dati dagli archivi, senza fornire precise garanzie a tutela dei dati sensibili. Ciò si pone in contrasto con la specifica disciplina prevista dagli articoli 20, 21 e 22 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. N. 196/2003, per i quali è richiesta un'espressa disposizione di legge dello Stato, nella quale devono essere specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
A fronte di ciò, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte Costituzionale, per violazione degli articoli 2 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

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