Dettaglio Legge Regionale

Umbria
n.33 del 11-8-2004
Politiche ordinamentali e statuti
3-9-2004 / Impugnata
Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato in prima lettura in data 2 aprile 2004 e in seconda lettura, il 29 luglio 2004 il nuovo Statuto regionale, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 dell’11 agosto 2004 (supplemento ordinario n. 1).
Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:

1) l’articolo 9, comma 2, prevede che la regione tuteli “forme di convivenza”, oltre alla famiglia. La citata disposizione esula dalle competenze regionali e segnatamente dalla fonte statutaria. Tale disposizione equipara giuridicamente le altre forme di convivenza alla famiglia fondata sul matrimonio, operando un’invasione della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost.
Inoltre, l’articolo 29 della Costituzione stabilendo inequivocabilmente che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, esclude, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse che, seppur ricomprese tra le finalità che la Regione intende perseguire, attengono comunque ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale. Risulta altresì violato l'art.2 Cost., che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica solamente dei diritti inviolabili dell'uomo… nelle formazioni sociali, e non la tutela di generiche ed ampie forme di convivenza.
Si evidenzia, infine, che tale tutela, non essendo ricompresa nei rapporti etico-sociali della Carta costituzionale, risulta in contrasto con l'art.123 Cost., il quale prevede che lo Statuto debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.

2) l’articolo 39, comma 2, e l’articolo 40 prevedono rispettivamente la possibilità che la Giunta regionale su autorizzazione conferita con legge regionale adotti regolamenti di delegificazione e che possa presentare al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge, riconoscendo la possibilità che alla Giunta stessa vengano attribuite deleghe legislative. Tali disposizioni contrastano con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo e organo esecutivo, che in mancanza di deroghe espresse costituzionali, non consente l'adozione di regolamenti c.d. di delegificazione e deleghe legislative, né le deroghe previste nella legislazione statale sono suscettibili di estensione analogica. In particolare, poi la tipologia del regolamento non è ammissibile nelle materie di competenza concorrente, in quanto incide sui principi stabiliti dallo Stato con normativa primaria, in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, la disposizione di cui all’articolo 40 appare incostituzionale, perché attraverso l'utilizzo del potere di delegificazione, di cui al succitato articolo 39, si verrebbe a consentire alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa, tanto più che trattasi di approvazione meramente formale, essendo precluso al Consiglio, organo detentore della funzione legislativa, qualunque potere emendativo del testo.

3) l’articolo 66, commi 1 e 2, prevedendo che “la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale” e disciplinandone le sue conseguenze, viola l’articolo 122, comma 1, della Costituzione, che riserva esplicitamente l’individuazione dei casi di incompatibilità nonché del sistema elettorale alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e non allo Statuto. La legge regionale, infatti, è adottata da organi e con procedure differenti rispetto a quelle previste per l’approvazione dello Statuto (sentenza Corte Costituzionale n. 2/2004).

4) l’articolo 82 nella parte in cui prevede che la Commissione di garanzia statutaria esprima pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali e non gia sui progetti o le proposte di legge o regolamenti, ove intesa come esame successivo al completamento dell’attività normativa e non come fase interna del procedimento formativo dell’attività stessa, viola la competenza del Consiglio e della Giunta regionale ex articolo 121 Cost. nonché l’articolo 134 Cost., in quanto la Commissione non interviene in sede di parere nel procedimento di formazione degli atti normativi, ma effettua un controllo su leggi e regolamenti già in vigore.

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