Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali. (28-9-2004)
Toscana
Legge n.50 del 28-9-2004
n.38 del 6-10-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
18-11-2004 / Impugnata
1) l'art. 2 della legge in esame, che prevede la costituzione da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di propri "Coordinamenti regionali" (comma 1), non si limita a creare dei meri coordinamenti degli ordini e collegi professionali di livello regionale, ma istituisce delle vere e proprie "strutture operative degli ordini e collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria" (comma 2), incidendo in tal modo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2, lett.g) Cost. in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa (…) degli enti pubblici nazionali". Com'è noto, infatti, in quest'ultima nozione rientrano proprio gli ordini e collegi professionali, incluse le loro articolazioni territoriali (in tal senso Cons. Stato, parere del Segretariato Generale n. 1211/03 del 25 marzo 2003)
2) Di conseguenza gli artt. 3 e 4, che attribuiscono ai predetti "Coordinamenti regionali" funzioni e compiti, sono costituzionalmente illegittimi per il motivo enunciato al punto 1).
Inoltre, l'art. 3, prevedendo che i predetti "Coordinamenti regionali" abbiano la facoltà di organizzare "attività di formazione e aggiornamento professionale" nonché di "proporre iniziative di formazione", e non specificando che tale attività formativa attiene ad una fase successiva al conseguimento del titolo abilitante, viola l'art. 33 Cost., che riserva allo Stato la formazione finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate.
Peraltro l'art. 4 che disciplina l'"istituzione e composizione (…) delle associazioni professionali" (così la rubrica dell'art. 4 cit.), prevedendo in particolare che rientrino in tale nozione anche "le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica" istituisce delle nuove associazioni professionali, ed invade in tal modo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.. Infatti la disciplina delle associazioni professionali e delle loro articolazioni territoriali rientrano nel diritto privato, tradizionale limite alla potestà legislativa delle regioni.
Per tali motivi la legge regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127,Cost.

« Indietro