Dettaglio Legge Regionale

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, articolo 32 così come modificato dalla Legge di convenzione 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, (18-11-2004)
Campania
Legge n.10 del 18-11-2004
n.56 del 18-11-2004
Politiche infrastrutturali
23-12-2004 / Impugnata
La legge, che detta norme relative alla sanatoria eccezionale degli illeciti edilizi, è stata approvata il 18 novembre 2004 e pubblicata in pari data sul BUR n. 56, oltre il termine massimo prescritto dalla normativa statale vigente ( art. 5 d.l. n.168/2004), entro cui le Regioni avrebbero dovuto adottare la propria legislazione in materia ( 12 novembre 2004 ).
La Corte Costituzionale, nella sent. n.196/04, ha avuto modo di affermare che " nell'ipotesi limite che una Regione non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art.32 e dell'allegato 1 del d.l. n. 269/2003, così come conv. in legge n.326 del 2003."
Poiché la Regione, alla data del 12 novembre scorso, ha esaurito l'esercizio del proprio potere legislativo, le disposizioni contenute nell' articolato si pongono come lesive del principio di leale collaborazione e del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
In particolare, poi, la legge risulta censurabile per i seguenti motivi:
1) le norme contenute negli articoli 3 e 4, laddove escludono la sanatoria di tipologie di opere ed interventi previsti dalla normativa statale di riferimento, o ne restringono eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/2004 ha infatti affermato che la sanatoria edilizia deve farsi rientrare nella materia “governo del territorio”, attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione, e che la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia cui le regioni devono uniformarsi. Pertanto norme regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti riferiti a nuove costruzioni o comunque non conformi agli strumenti urbanistici , snaturando il concetto stesso di sanatoria eccezionale, violano il principio , affermato dall’articolo 32 comma 1 della legge n. 326/2003, secondo il quale il rilascio del titolo abitativo in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.
Tali norme regionali quindi eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio di cui all’art.117 , comma 3 della Costituzione;
2) la norma contenuta nell'art.8 che applica le disposizioni della legge regionale in esame alle domande di sanatoria non ancora definite e presentate tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 269/03 e la data di entrata in vigore della presente legge, contrasta con il succitato principio della certezza del diritto e dell'affidamento dei cittadini, in palese violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 cost. La retroattività della legge risulta infatti illogica ed inammissibile, oltre a creare difficoltà circa i parametri da applicare a quelle domande presentate fra il 12 novembre ed il 18 novembre.
La legge quindi deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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