Dettaglio Legge Regionale

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo. (12-8-2005)
Abruzzo
Legge n.27 del 12-8-2005
n.44 del 31-8-2005
Politiche ordinamentali e statuti
29-9-2005 / Impugnata
La legge regionale n. 27/2005, recante “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica”, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.

In particolare, tali principi risultano violati dall’art. 1 della legge in oggetto, nella parte in cui dispone la decadenza automatica, all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali, in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della regione. La decadenza automatica, infatti, escludendo qualsiasi valutazione tecnica circa l’operato dei soggetti interessati, non garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento cui devono conformarsi l’attività e l’organizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 Cost. Né è da ritenersi sufficiente, a tal fine, la previsione dell’eventuale conferma delle nomine, che a norma dell’art. 1 della legge può avvenire nei quarantacinque giorni successivi alla decadenza.

Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 2, prevede che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla regione abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale.
Ciò eccede la competenza regionale, in quanto va a confliggere con l’articolo 2383, comma 2, del Codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di Amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle S.p.A., in tre anni, invadendo la materia “dell’ordinamento civile“ di cui all’art.117, comma 2, lettera l della Costituzione).

Inoltre, l’art. 2 prevede la retroattività di tali disposizioni, disponendo la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell’entrata in vigore della legge stessa. Tale previsione viola il principio di affidamento e il diritto all’ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarietà delle stesse, e per la cessazione delle quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l’attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni in oggetto si differenziano dall’analoga norma prevista dall’art. 6 della legge statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini), la quale, pur contemplando la possibilità di revocare le nomine già conferite, prevede un ambito di applicazione ben più ristretto, in quanto fa riferimento esclusivamente a quelle nomine che, assegnate nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, sono legate fiduciariamente a Governi il cui mandato e la cui rappresentatività politica sono da considerarsi a termine. Ciò rende ragionevole la considerazione dell’inadeguatezza dei soggetti nominati a rispettare il nuovo indirizzo politico.
La legge regionale in esame, invece, non prevedendo alcun termine a partire dal quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consenta di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa l’operato dei soggetti interessati. Si ravvisa, in tal senso, la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.

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