Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni. (18-11-2005)
Bolzano
Legge n.10 del 18-11-2005
n.47 del 22-11-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
13-1-2006 / Impugnata
La legge provinciale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 19 che, per un verso, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di “sanità” dall’art. 9, punto 10, dello statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. n. 670 del 1972, e per altro verso, dalla competenza concorrente in materia di “professioni”, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, quale “forma di autonomia più ampia”, alla Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.
In particolare, l'art. 17, che modifica il comma 7 dell'art. 12-bis della legge provinciale n. 7/2001 e s.m.i, nel fissare requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico (frequenza di un corso organizzato dalla stessa Provincia ovvero da "un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero" e richiesta per l'incarico di dirigente infermieristico di "una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione", nonché di "un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale" per l'incarico di direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla normativa statale vigente nelle materie sopra indicate di cui all'art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992 e agli artt. 5 e 6 della legge n. 251/2000.
La suddetta normativa di principio prevede, infatti, che ai ruoli del Servizio sanitario nazionale possano accedere i candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di "una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria". Si ritiene, dunque, alla luce di quanto appena detto, che la norma regionale in esame sia costituzionalmente illegittima laddove attribuisca, in maniera arbitraria e a soggetti privi dei requisiti di legge, il diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui trattasi.
Altresì illegittimo è l'art. 19 della legge provinciale in esame che, nell'aggiungere l'art. 73-ter alla legge n. 7/2001, prevedendo in particolare l'istituzione di una nuova figura professionale, quella del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una determinazione di Giunta la definizione dei contenuti e della durata della formazione del suddetto operatore sanitario e riconoscendo, infine, l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia e all'estero, eccede i limiti della competenza attribuita, per estensione, dall'art. 117, comma 3, Cost. alla Provincia autonoma nella materia concorrente delle "professioni", ed in particolare delle professioni sanitarie.
Nella suddetta materia, infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi" è riservata allo Stato.
Tra l'altro, la Suprema Corte ha recentemente esteso il menzionato principio fondamentale in materia di professioni sanitarie a tutte le professioni, rilevando come tale limite, che "certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali" (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio affermato nella sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Tali argomentazioni non possono non applicarsi anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, laddove le stesse non abbiano riconosciute dallo statuto di autonomia competenze legislative più ampie rispetto a quelle previste dall'art. 117 novellato.
Inoltre, in assenza della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale in oggetto e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica di massaggiatore/massofisioterapista è precluso alla Provincia ogni potere in ordine all'organizzazione e alla tenuta di corsi di formazione professionale (art. 19, comma 2). Né vale considerare la materia della formazione professionale di competenza esclusiva della Provincia ai sensi dell'art. 8, punto 29, dello statuto speciale di autonomia, in quanto tale attività formativa è finalizzata all'acquisizione di una qualifica, quella appunto di massaggiatore/massofisioterapista, non prevista dallo Stato. Tanto è vero che il successivo comma 3 dell'art. 19 fa espresso riferimento al rilascio di diplomi o attestati di qualifica di massaggiatore/massofisioterapista (e non già di semplici attestati di frequenza) rilevanti "ai fini dell'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale".
Per completezza di esame, si rileva che analoga censura è stata giudicata fondata dalla Corte Costituzionale con riferimento alla legge n. 2/2004 della Regione Abruzzo che, nel prevedere e regolamentare corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 319/2005).
Infine, risulta illegittima la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 19 che, nel riconoscere l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed i titoli analoghi acquisiti dal 1° gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferisce alla Provincia una prerogativa che invece l'ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva allo Stato, da un lato, prevedendo che l'istituzione di nuovi titoli professionali e, pertanto, l'eventuale equipollenza degli stessi avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, dall'altro, attribuendo al Ministero della Salute, ex artt. 11 del d.lgs. n. 115/1992 e 13 del d.lgs. n. 319/1994, la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione professionale sanitaria acquisiti nella Comunità europea. Si segnala altresì che la disposizione del comma 3 dell'art. 19 che sancisce la validità dei titoli acquisiti al termine di corsi provinciali iniziati "…a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia…" viola il principio fondamentale dettato in materia dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, il quale, nel prevedere che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avvenga esclusivamente con corsi di livello universitario e con un tirocinio pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determina - come confermato nella sentenza n. 7750/2003 del Tar Lazio - la soppressione, a partire dall'entrata in vigore dalla norma statale sopra citata, dei corsi di formazione destinati alle figure professionali non ancora individuate, secondo quanto prescritto dalla norma statale testè menzionata, dal Ministero della Salute.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge provinciale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. in quanto eccede le competenze attribuite dallo statuto di autonomia alla Provincia di Bolzano.

Il Ministero della Salute ha censurato la legge per tali motivi.

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