Dettaglio Legge Regionale

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine. (22-12-2005)
Bolzano
Legge n.12 del 22-12-2005
n.1 del 3-1-2006
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 23/07/2007, contenente modifiche di leggi provinciali in vari settori, modifica l’art. 3 della l.p. 12/2005 e l’art. 1 della l.p. 11/2006, entrambi oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.
Le ragioni dell’impugnativa erano da ricondurre alla violazione degli artt. 4, 8 e 9 dello Statuto speciale, nonché dell’art. 100 del D.P.R. n. 670 del 1972. Infatti, nelle precedenti versioni, le leggi provinciali contenevano l’Allegato A non rispettoso delle suddette disposizioni a garanzia del bilinguismo.
A seguito di numerosi incontri tecnici, la Provincia ha provveduto a modificare l’Allegato A della legge in modo da garantire il bilinguismo del marchio di qualità. Infatti, fermo restando la libera scelta del produttore relativamente alla dizione da adottare, ai due marchi mono lingua si aggiungono due marchi contenenti sia l’indicazione geografica sia la dicitura “qualità” in entrambe le lingue, in conformità ai parametri costituzionali su richiamati.
Pertanto si propone la rinuncia all’impugnativa delle leggi provinciali nn. 12/2005 e 11/2006.
23-2-2006 / Impugnata
La legge in esame prevede misure per assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari locali promuovendoli e tutelandoli attraverso l'adozione di un marchio di qualità con indicazione di origine.
La legge è censurabile, relativamente alla norma contenuta nell’art. 3, comma 1, e collegato Allegato A, per i seguenti motivi.
Tale norma istituisce un “Marchio di qualità con indicazione di origine” che deve esser apposto sui prodotti che rispondano ai prescritti criteri qualitativi, prevedendo cinque possibili dizioni, tra le quali ne compaiono due con dizioni mono lingua.
Le dizioni in una sola lingua eccedono dalle competenze Statutarie, di cui agli articoli 4, 8 e 9 dello Statuto Speciale, risultando in contrasto con l’articolo 116 della Costituzione che individua il toponimo bilingue AltoAdige/Südtirol per indicare il territorio della provincia di Bolzano,evidenziando, in tal modo, l’inscindibile bilinguismo voluto dal legislatore costituzionale per tale zona geografica, nonché con l’articolo 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche.
La previsione di un marchio con dizione in una sola lingua contrasta, inoltre, con la previsione contenuta all’art. 100 dello Statuto Speciale di Autonomia ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ), riguardante l’uso delle lingue italiana e tedesca, e con le relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
L’art. 4 di tale ultimo D.P.R. prevede, infatti, l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca per gli atti destinati alla generalità dei cittadini (come nel caso in esame), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.
Inoltre l'individuazione delle cinque diverse tipologie di marchio,mediante un uso strumentale della lingua, è tale da ingenerare confusione nei consumatori circa la provenienza del prodotto e pertanto è suscettibile di alterare il regime della libera concorrenza,di cui agli articoli 36 e 81, comma 1 lettera d) del Trattato U.E., in violazione quindi dell'articolo 4 dello Statuto Speciale e dell'articolo 117, comma 1 e comma 2 lettera e) della Costituzione.
Per tali ragioni la disposizione provinciale va impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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