Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana. (7-5-2019)
Toscana
Legge n.22 del 7-5-2019
n.22 del 8-5-2019
Politiche ordinamentali e statuti
26-6-2019 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Toscana intende riconoscere il mantenimento dell'efficacia degli incarichi di posizione organizzativa della Regione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s9; e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.

Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:

L’articolo 1 della legge regionale in esame prevede che: "Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019".
Tanto premesso, si rileva che il contratto collettivo nazionale - funzioni locali 2016 - 2018, sottoscritto in data 21.5.2018, all'articolo 13, comma 3, stabilisce che: "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL".
Alla stregua della disposizione citata tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'articolo 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'articolo 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 2018.

Ciò detto, va ricordato che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva.
Come chiarito, anche recentemente dalla Corte Costituzionale le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e "[…J tale disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico" (sentenza n. 314 del 2003 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019).

Ne discende che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di copertura costituzionale e opera come limite all'autonomia regionale.

La Corte Costituzionale ha, poi, precisato "(…) che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale" (sentenza n. 189 del 2007 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019).

Alla luce delle suesposte considerazioni, può affermarsi che la disposizione del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018 è espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'intervento normativo regionale in esame.

Né argomenti in senso contrario si possono trarre dal carattere temporaneo della norma regionale, la cui applicazione è limitata loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 75/ 2017.

Sul punto, in via preliminare, è opportuno evidenziare che il DPCM 8 marzo 2019, cui la disposizione in esame rinvia è stato pubblicato in data 4 maggio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 103).

In ogni caso, quanto al carattere transitorio della disciplina regionale oggetto di impugnativa, è da osservare che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria (Corte Costituzionale n. 81 del 2019).
La legge regionale in esame appare poi contraria all'articolo 3 della Costituzione.

Ed invero, autorizzando un'ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa conferiti, da cui evidentemente discendono effetti economici, si verrebbe a creare una disparità tra il personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario del richiamato art. 13 del CCNL Funzioni locali.

La disciplina recata dall'articolo 1 della legge regionale in oggetto, incide dunque sull’ “ordinamento civile", materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2 lett. l), nonché con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

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