Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. (9-7-2020)
Marche
Legge n.30 del 9-7-2020
n.63 del 16-7-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
10-9-2020 / Impugnata
La legge della Regione Marche n. 30 del 9 luglio 2020, recante “Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale””, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame introduce disposizioni concernenti la nomina dei direttori dei dipartimenti sanitari, nella stessa espressamente specificati e disciplinati, prevedendo, quale requisito per la nomina dei predetti direttori, genericamente il possesso della qualifica dirigenziale nell'ambito delle professioni sanitarie, senza alcuna ulteriore specificazione.

L'articolo 1 della legge regionale in questione, nel sostituire l'articolo 8 della precedente legge regionale n. 13/2003, introduce il nuovo disposto dello stesso, avente ad oggetto i dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione dell’ASUR e del servizio sociale professionale dell’ASUR.
In particolare, i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n.13, come sostituiti dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, prevedono genericamente che i direttori dei dipartimenti di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 del medesimo articolo 8 - rispettivamente, dipartimento aziendale e di area vasta delle professioni infermieristiche ostetriche per l’ASUR; dipartimento delle professioni sanitarie delle aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione dell’ASUR; dipartimento del servizio sociale professionale dell’ASUR - siano nominati, dal direttore generale, fra i dirigenti nell’ambito delle professioni sanitarie, ponendosi in tal modo in contrasto con la norma statale di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n.502 del 1992, che prescrive espressamente, quale requisito per la nomina dei direttori di dipartimento, la sussistenza dell’incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

Tale disposizione riconosce, dunque – prescindendo, come detto, da alcun riferimento al possesso del requisito costituito dall’incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento - la possibilità di avere accesso alla nomina di direttore di dipartimento per i soggetti che risultino in possesso della mera qualifica dirigenziale nell’ambito delle professioni sanitarie.

Ciò premesso, la menzionata normativa, nel prevedere la nomina dei direttori dei dipartimenti sanitari indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell’incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, si pone, dunque, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute.

I principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di dirigenza sanitaria – tra cui debbono annoverarsi quei principi dettati con riferimento alle modalità ed ai requisiti per il conferimento dell’incarico dirigenziale – si collocano con tutta evidenza in una prospettiva di miglioramento del rendimento del servizio offerto e, dunque, costituiscono garanzia posta a presidio, oltre che del buon andamento della pubblica amministrazione, della qualità dell’attività assistenziale erogata nonchè del funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo un ben consolidato orientamento, ha, infatti, espressamente ricondotto alla materia della tutela della salute le disposizioni statali dettate in tema di “governance” delle aziende sanitarie (cfr., ex plurimis, sent. n.422/2006 e sent. n.295 /2009), che si pongono, appunto, quali principi fondamentali ai sensi dell’art.117, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n.13, come sostituiti dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, nel prevedere la nomina dei direttori dei dipartimenti sanitari indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell’incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, si pongono, dunque, in contrasto con l’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo. n. 502 del 1992, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute.

Per le ragioni sopra esposte le disposizioni regionali sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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