Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti. (31-7-2020)
Abruzzo
Legge n.20 del 31-7-2020
n.114 del 5-8-2020
Politiche infrastrutturali
30-9-2020 / Impugnata
La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti , è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2 e 6, che per le motivazioni di seguito indicate, risultano prevedere coperture finanziarie non idonee, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma della Costituzione, secondo cui ogni legge comportante spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte.
In particolare:
L’articolo 5, comma 2 della legge regionale prevede: “2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:
a) lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;
b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00.”

Il successivo articolo 6, inoltre, dispone: 1. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di Riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 100.000,00" sono sostituite dalle parole "diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00".
2. Al comma 8 dell'articolo 30 della L.R. 14/2020 le parole "b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite dalle parole "b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00".

L’articolo 11, comma 4 bis del DL n. 18 del 2020 così come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020, richiamato dalla norma regionale, prevede che “il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."
La norma statale, quindi, consente la possibilità di variare il bilancio di previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta nel primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato nell'esercizio precedente. L'applicabilità di tale previsione, tuttavia, presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata nell'esercizio precedente, considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato; la quota così determinata rappresenta il limite massimo di riduzione della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione che si intende variare.
Poiché non risulta che la regione Abruzzo abbia approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione, il suddetto articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18 del 2020 non risulta applicabile e, conseguentemente, la copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale non risulta idonea, determinando un contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Analogamente l’articolo 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2020, prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022 come risultante dai piani di rientro dello stesso.
Anche in questo caso l’articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/ 2020 non è applicabile in carenza dell’approvazione del piano di rientro e pertanto anche questa disposizione prevede una copertura finanziaria non idonea e dunque in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente agli articoli citati, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro