Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (23-4-2021)
Calabria
Legge n.5 del 23-4-2021
n.31 del 23-4-2021
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18/03/2022
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 fu deliberata l’impugnativa della legge regionale in oggetto, con riferimento alla norma contenuta nell’articolo 26 con la quale la Regione, ha previsto che il 30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, fossero da considerarsi vincolate, risultando così in contrasto con l’articolo 42 del decreto Legislativo n. 118 del 2011, comma 5, lettera d), secondo il quale la possibilità di attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente è consentito solo se la Regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. Si era pertanto rilevata la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
La Regione Calabria è quindi intervenuta sulla norma regionale in parola con la legge regionale 23 dicembre 2021, n. 44, non impugnata dal Governo. Detta legge regionale con l’articolo 1 ha modificato l’articolo 26 della legge regionale in oggetto, nel senso indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, facendo così venir meno il contrasto con l’articolo 42 del decreto Legislativo n. 118 del 2011, comma 5, lettera d).
Alla luce della modifica introdotta, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, considerato che la disposizione, come comunicato dalla Regione, non ha trovato, medio tempore, applicazione, le questioni riferite all’articolo 26 risultano superate ed appare dunque venuto meno l’interesse a coltivare sul punto il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale: sussistono pertanto i presupposti per la rinuncia all'impugnativa pendente.


18-3-2022 / Impugnata
La legge regionale, che detta la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e la determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 26 che si pone in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. a. 118 del 2011 che disciplina l'armonizzazione de sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e costituisce quindi norma interposta nella violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
In particolare la norma contenuta in detto articolo 26 dispone che il 30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi vincolate. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 42 del D. lgs. n. 118/2011, al comma 5, lettera d), prevede che: “E possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio."
Poiché le entrate di cui all’articolo in esame hanno carattere ricorrente non è possibile attribuire un vincolo di destinazione.
La norma in esame, pertanto, risulta porsi in contrasto con la richiamata disposizione del Dlgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'articolo 11 7, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
Per questo motivo la legge regionale, limitatamente all’articolo 26, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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