Dettaglio Legge Regionale

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto. (7-8-2007)
Sardegna
Legge n.5 del 7-8-2007
n.26 del 11-8-2007
Politiche infrastrutturali
28-9-2007 / Impugnata
La legge, che detta una disciplina regionale in materia di lavori pubblici, presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e, della l. cost. 3/1948 recante lo Statuto speciale per la Sardegna, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, la Corte ha più volte statuito (in particolare si veda la sent. n. 536/2002) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria della Regione interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Nel caso di specie la "tutela della concorrenza" e l' "ordinamento civile" di competenza esclusiva statale,ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost., possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la Regione speciale Sardegna che pertanto non può introdurre una disciplina difforme. In particolare il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza.
Inoltre, le materie richiamate all'art. 4, comma 3 dal Codice, possono pacificamente considerarsi espressione di riforma economico-sociale che, in quanto tale, vincola il legislatore regionale sardo ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello statuto, in base al quale lo stesso deve disciplinare le materie ivi elencate “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51/2006 ove è disposto che “il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle Regioni speciali”. Inoltre, l’art. 4, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prevede che le Regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie.
Pertanto sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal suindicato art. 3, comma 1 dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:

- l'art. 5 del provvedimento in esame ( in materia di progettazione degli appalti di lavori di competenza degli enti) contrasta con l'art. 128 del d.lgs. 163/2006 per due aspetti: in primo luogo l'individuazione del limite a 200.000 euro per la definizione di un programma annuale degli appalti contrasta con il limite di 100.000 euro fissato dall'art. 128, comma 1 del Codice; in secondo luogo la previsione dell’art. 5, comma 6 della legge regionale, in base alla quale l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla redazione e approvazione di una sintetica relazione con l’indicazione degli interventi e dei costi, per i lavori di manutenzione, di uno studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, e della progettazione preliminare per i lavori di importo superiore a 2.000.000 di euro, contrasta con l’art. 128, comma 6 del d.lgs. 163/2006 che individua tale soglia a 1.000.0000 di euro.

- l'art. 9 contrasta con l'art. 4, comma 3, del Codice degli appalti in quanto disciplina la progettazione e le tipologie progettuali che rientrano, invece, nella competenza esclusiva dello Stato.

- l'art. 11 che disciplina le attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie contrasta con l'art. 91, commi 1 e 2. Infatti, la disposizione in esame prevede che per l'affidamento degli incarichi il cui importo sia pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme della legge regionale previste per l'affidamento dei servizi sopra soglia (art. 11, comma 12), e che gli incarichi di importo inferiore siano affidati secondo quanto stabilito dai commi 14, 15, 16 dello stesso articolo della legge regionale. Al contrario l’art. 91 del d.lgs. 163/2006 dispone che per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di 100.000 euro si applicano le norme di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II del Codice, mentre per l’affidamento degli incarichi inferiori alla suddetta soglia si applica la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del d. lgs. 163/006. Si tratta di aspetti inerenti le procedure di affidamento e la attività di progettazione, entrambi di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 4, comma 3 del su indicato decreto.

- l’art. 13 disciplina la verifica e validazione del progetto per l’appalto di lavori in maniera difforme rispetto a quanto disposto dall’art. 112 del Codice degli appalti. In particolare l’individuazione della soglia a 25.000.000 di euro di cui all’art. 13, comma 3 contrasta con le previsioni dell’art. 112, comma 5 del Codice che individua tale soglia a 20.000.000 di euro; in secondo luogo le procedure di affidamento della verifica di servizi di importo inferiore alla suddetta soglia e di importo inferiore ai 100.000 euro di cui all’art. 13, commi 4 e 10 sono difformi da quelle stabilite nell’art. 112, comma 5 del d. lgs. 163/2006. Tali previsioni eccedono dalla competenza regionale in quanto l'art.4, comma 3, del decreto assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina delle procedure di affidamento e delle attività di progettazione.

- l'art. 16, comma 12, nel disciplinare i sistemi di realizzazione, contrasta con l'art. 53, commi 9 e 10, del d.lgs. 163/2006 per due aspetti: in primo luogo la previsione in base alla quale l'aggiudicazione possa avvenire non solo in favore della migliore offerta congiunta relativa all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione dei beni ma anche in favore delle due migliori offerte separate contrasta con le disposizioni del Codice che non prevedono l'aggiudicazione simultanea a due imprese ma solo all'impresa giudicata migliore sulla base del criterio prescelto; in secondo luogo la previsione della legge regionale in esame in base alla quale la gara debba intendersi deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene è difforme dalla norma prescritta dall'art. 53, comma 10, del codice che prevede che la gara debba ritenersi deserta solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato i mezzi finanziari diversi dal prezzo del trasferimento dell'immobile. Il legislatore regionale, in quanto introduce una variante del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non prevista dal Codice, eccede dalla propria competenza, tenuto conto che i criteri di aggiudicazione sono sussumibili nella nozione di tutela della concorrenza e ordinamento civile di competenza esclusiva statale nell'individuazione degli standards uniformi.

- l’art. 20 è censurabile limitatamente al comma 5, concernente le giustificazioni a corredo delle offerte anormalmente basse. Tale disposizione, nella misura in cui prescrive che il soggetto aggiudicatore chieda,successivamente alla verifica, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le giustificazioni, contrasta con l'art. 86, comma 5 del Codice che invece dispone che tutte le offerte siano corredate dalle giustificazioni, sin dalla presentazione . Questa norma, in quanto detta una disciplina difforme da quella disposta dall'art. 86, comma 5 del d.lgs. 163/2006, in materia di verifica della congruità dell'offerta, eccede dalla competenza legislativa regionale trattandosi di aspetti rientranti nell’individuazione di standards uniformi di tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

- l’art. 21, comma 1 contrasta con l’art. 123, comma 1 del Codice, in quanto innalza la soglia sotto la quale è possibile ricorrere alla licitazione privata semplificata per l’affidamento di lavori, dai 750.000 euro previsti dalla normativa nazionale a 1.500.000 di euro. Tale disposizione eccede dalla competenza regionale trattandosi di aspetti inerenti le procedure di aggiudicazione, di competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006.

- l’art. 22 disciplina le forme di pubblicità in maniera difforme da quanto previsto negli artt. 66 e 122 del Codice. In particolare l’art. 22, comma 2 in quanto non prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale contrasta con l’art. 66, comma 7 del suddetto Codice; l’art. 22, comma 14 dispone una procedura di pubblicità per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria difforme da quella dettata dall’art. 124, comma 5 della normativa statale di riferimento; l’art. 22, comma 18 prevede forme di pubblicità per contratti superiori ai 500.000 euro contrastanti con quelle disposte dall’art. 122, comma 5, del d.lgs. 163/2006. Si introduce, inoltre, nel comma 17 della legge regionale, una forma di pubblicità non prevista dal Codice e che eccede dalle competenze regionali. Si tratta, infatti, di aspetti inerenti le procedure di affidamento e pertanto di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto.
Analoghe considerazioni valgono per l’art. 48, comma 5 della legge regionale in esame, che rimandando al regolamento regionale la disciplina delle forme di pubblicità finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell’esecuzione, eccede dalla competenza regionale, data la potestà esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di procedure di affidamento.

- gli artt. 24 e 30, comma 3, contrastano con la disciplina del Codice in quanto la qualificazione negli appalti è materia di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006, afferente la tutela della concorrenza ed il regolare e uniforme svolgimento delle gare su tutto il territorio nazionale.

- l’art 26, comma 2 prevede una disciplina difforme dei motivi di esclusione rispetto a quella contenuta nell’art. 38 del d.lgs. 163/2006. Tale norma, infatti, dopo aver rinviato alla normativa statale per l’individuazione dei motivi di esclusione dispone che “costituisce altresì causa di esclusione il mancato assolvimento dell’obbligo di avvenuto sopralluogo secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante”. Si tratta di una causa di esclusione non prevista dall’art. 38 del decreto di riferimento che può ingenerare dubbi circa un suo possibile effetto anticoncorrenziale in quanto potenzialmente volta a favorire le imprese sarde, già presenti sul territorio e a disincentivare la partecipazione delle imprese provenienti da altre aree.In ciò contrasta con la materia " tutela della concorrenza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

- l'art. 34 è censurabile relativamente alla previsione di un limite di importo del prezzo da corrispondere al concessionario di lavori pubblici non disposto, invece, dall'art. 143 del d.lgs. 163/2006. Si tratta di un aspetto rientrante nella nozione di "ordinamento civile", attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost e che, pertanto, eccede dalla potestà legislative regionale.

- gli artt. 35, comma 2, e 36, in materia di promotore privato, contrastano con l'art. 153, così come modificato dal d.lgs. 113/2007 in quanto prevedono il diritto di prelazione a favore del promotore, abrogato invece dal suindicato correttivo del Codice degli appalti, conformemente ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella relativa procedura di infrazione. Tali disposizioni, nella misura in cui possono ingenerare dei possibili effetti anti concorrenziali, eccedono dalla competenza regionale, trattandosi di profili inerenti la materia della "tutela della concorrenza", di potestà esclusiva statale e violano, inoltre, l'obbligo del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 3, comma 1, della l. cost. 3/1948 e sono pertanto censurabili

- l’ art. 38 in materia di procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara è in contrasto con il decreto correttivo 113/2007 in quanto prevede due ipotesi di trattativa abrogate da tali disposizioni. Questa norma eccede dalla competenza regionale data la potestà esclusiva attribuita allo Stato in materia di procedure di affidamento, ex art. 4, comma 3, vincolante anche per le Regioni speciali.

- l’art. 39 è censurabile in quanto annovera una ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ulteriore a quelle previste nell’art. 57 del d.lgs. 163/2006( nell’eventualità di alluvioni, frane, ed altre calamità, per lavori di pronto soccorso , di riparazione e ripristino); eleva fino a 300.000 euro il limite fissato a 100.000 euro dall’art. 122, comma 7 del su richiamato Codice, entro il quale è ammessa la trattativa privata per appalti di lavori e prevede; in ultimo,prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure negoziate sotto la predetta soglia in difformità dal codice che invece lascia tale facoltà alle stazioni appaltanti .

- gli artt. 40 e 41 introducono sia per i lavori che per servizi e forniture, una ipotesi di ricorso alle spese in economia ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 125 del Codice che riconosce alla stazione appaltante piena libertà nella scelta, trattandosi di casi individuati dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento in relazione alle proprie esigenze. Viene altresì elevata la soglia entro la quale è consentito l’affidamento diretto, da 40.000 euro a 50.000 euro per i lavori e da 20.000 euro a 30.000 euro per forniture e servizi. Si tratta di aspetti rientranti nella disciplina delle procedure di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del codice, in quanto afferenti la tutela della concorrenza e la nozione di ordinamento civile.

- l’art. 46, commi 4 e 7, è censurabile in quanto rimanda ad un successivo regolamento regionale la disciplina dei concorsi di idee e di progettazione che invece, trattandosi di aspetti inerenti i criteri e le procedure di affidamento, rientrano nella competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006.

- l’art. 51, comma 3 è censurabile relativamente alla previsione in base alla quale la stazione appaltante possa fare riferimento al prezzario regionale anche per tipologie di lavori non finanziati dalla Regione, in contrasto con quanto disposto dall’art. 133, comma 8 del d.lgs. 163/2006,. Si può segnalare in proposito, che la Corte costituzionale nella sentenza 447/2006 ha statuito che la disciplina in materia di revisione di prezzi di cui all’art. 133 del d.lgs. 163/2006 possiede i caratteri di riforma economico-sociale in quanto risponde “ ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio. Ne consegue che al legislatore statale nella materia de qua, deve riconoscersi nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome”.

- l’art. 54 disciplina le garanzie ed assicurazioni, materia rientrante nella nozione di ordinamento civile e quindi di competenza esclusiva statale, in maniera difforme in diversi punti da quanto previsto negli artt. 75, 113, 129 del d.lgs. 163/2006. In primo luogo, l’art. 54, comma 1 contrasta con l’art. 75, comma 1 laddove prevede una cauzione provvisoria del 1% del valore dell’appalto, e non del 2%, come previsto dal decreto ed esclude dall’obbligo di cauzione provvisoria le forniture e servizi di importo inferiore a 211.000 euro
In secondo luogo l’art. 54, comma 2 contrasta con l’art. 113 del d.lgs. 163/2006 in quanto prevede una cauzione definitiva, in caso di servizi e forniture del 5%, mentre l’art. 113 del Codice la fissa al 10%, come per i lavori. Tale difforme disciplina potrebbe creare effetti discorsivi sulla concorrenza e quindi viola la competenza esclusiva statale in materia non solo di ordinamento civile ma anche di tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) e l), Cost.
In terzo luogo l’art. 54, comma 8 contrasta con la nuova disciplina regolamentare statale che fissa il limite massimo della polizza decennale al 40% del valore dell’opera e non al 20%, come previsto dalla normativa regionale.
In quarto luogo, l’art. 54, comma 9 contrasta con l’art. 28 del Codice che fissa la soglia per i lavori a 5.278.000 di euro e non a 5.000.000 come disciplinato dalla disposizione regionale in esame.
L’art. 54, comma 10 contrasta con l’art. 129, comma 3 che prevede l’obbligatorietà e non la focoltatività della garanzia globale di esecuzione per appalti di progettazione ed esecuzione per lavori di importo superiore a 75.000.000 di euro
In ultimo, l’art. 54, comma 11 contrasta con gli artt. 40 e 113 del d.lgs. 163/2006 in base ai quali il beneficio della riduzione della garanzia per le imprese certificate vale solo per i lavori e non per i servizi e forniture.

- gli artt. 57, 58, 59, 60 in quanto disciplinano in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dal Codice aspetti rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006, ossia esecuzione dei contratti, subappalti e collaudo, eccedono dalla competenza regionale e sono pertanto censurabili. In particolare l’art. 57 contrasta con l’art. 4, comma 3 del decreto di riferimento relativamente alla previsione in base alla quale spetta al regolamento regionale, di cui all’art. 4 della presente legge, la disciplina di norme di dettaglio concernenti la consegna dei lavori e l’avvio dell’esecuzione di lavori e forniture, trattandosi, invece, di profili di competenza esclusiva statale.
L’art. 58 nella misura in cui prevede una disciplina diversificata per il subappalto per lavori, servizi e procedure, contrasta con l’art. 118 del d.lgs. 163/2006 che detta invece una disciplina uniforme in materia per i tre settori
L’art. 59, commi 1, 4 e 5, contrasta con l’art. 120 del suddetto decreto in quanto disciplina il collaudo e l’esecuzione dei servizi e delle forniture, aspetti di competenza esclusiva statale, per i quali la richiamata disposizione del Codice degli appalti rimanda al regolamento statale.
Analoghe considerazioni valgono per l’art. 60 della legge regionale che disciplina il collaudo di lavori pubblici ed il certificato di regolare esecuzione, per i quali, invece, l’art. 141 del d.lgs. 163/2006 rimanda al regolamento statale.

- gli Allegati alla presente legge regionale, in particolare l' Allegato I, 45.23, 45.24, 45.25, presentano delle difformità rispetto a quanto disposto dagli Allegati al Codice degli appalti, che recepiscono quelli delle direttive di riferimento ( direttive 2004/17 e 2004/18). Tali disposizioni, in quanto si pongono in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento, violano l'obbligo del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto sardo, e sono pertanto censurabili.

Si ribadisce che l'obbligo per le Regioni speciali di osservare la normativa statale in relazione alle materie di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, è giustificato dall'esigenza di evitare disparità di trattamento delle imprese che operano sull'intero territorio nazionale con conseguenti effetti distorsivi del sistema e alterazione del regime di concorrenza.

Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

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